Respinto il ricorso di Ricreativo B per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell’emanazione del D.P.C.M. 14.1.2021
Pubblicato il: 3/24/2025
Nel contenzioso, Ricreativo B S.p.A. è affiancata dagli avvocati Carlo Lepore e Marco Ripamonti.
Ricreativo B s.p.a., società che gestisce attività di raccolta delle scommesse e delle giocate mediante apparecchi AWP e VLT installati presso diverse regioni italiane, ha adito il T.a.r. per il Lazio, Roma, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell’emanazione del D.P.C.M. 14.1.2021, con il quale sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nella parte di territorio nazionale classificato in “zona gialla” (art. 1, comma 10, lett. l).
Lamentando la violazione degli artt. 1 comma 14 del d.l. n. 33/2020, 1 comma 2 del d.l. n. 19/2020 ed il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, manifesta illogicità e difetto di proporzionalità, la società ha quantificato la propria richiesta risarcitoria nella somma complessiva di Euro 376.957,54 o in quella da accertare in corso di giudizio anche mediante espletamento di CTU.
Il T.a.r. ha respinto la domanda risarcitoria ritenendola sprovvista dei presupposti dell’ingiustizia del danno e dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione. Quanto al primo profilo, poiché la frequentazione delle sale gioco e scommesse espone effettivamente i relativi avventori ad un elevato rischio di contagio; quanto al secondo, poiché l’azione della pubblica amministrazione è risultata improntata al criterio della massima prudenza, avendo bilanciato correttamente le opposte esigenze di tutela della salute pubblica e del libero esercizio dell’attività economica.
La società ha impugnato la decisione richiamando il decreto n. 884 del 22.2.2021 e l’ordinanza cautelare n. 1061 del 15.3.2021 di questa Sezione, deducendo che il DPCM del 14.1.2021, emanato a distanza di 10 mesi dall’insorgere della pandemia, non era stato fondato su comprovate evidenze scientifiche, ma solo su di un rischio potenziale di contagio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.