Il TAR si esprime sui principi in materia di revisione prezzi e limita i poteri della PA
Pubblicato il: 3/17/2025
Con due distinte sentenze (n. 61/2025 e 62/2025), il T.A.R. Emilia-Romagna – Sezione di Parma ha accolto i ricorsi presentati da Siram S.p.A., assistita da Clarizia Associati, avverso la determinazione assunta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER, con la quale quest’ultima ha introdotto modifiche unilaterali alle due Convenzioni (rispettivamente dell’importo di euro 52.868.437,83 e di Euro 86.924.873,29) aventi ad oggetto Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie.
In particolare, con la determinazione impugnata Intercent-ER ha modificato unilateralmente, con effetto immediato, la formula di revisione prezzi unitari dell'energia termica prevista dal Capitolato tecnico, sostituendo l’indicizzazione in base all’indice PSV anziché all’indice PFOR.
Aderendo alle censure articolate dalla ricorrente, il T.A.R. ha evidenziato che alla Pubblica Amministrazione è precluso il potere di modificare unilateralmente se non nei limiti strettamente previsti dalla legge e dal contratto.
La sentenza ha infatti chiarito che con la stipula del contratto, salvo eccezionali norme imperative, le parti hanno una posizione paritetica, sicchè la modifica dei corrispettivi in corso di esecuzione non può essere imposta in modo autoritativo, ma deve essere concordata con il contraente privato.
In tale prospettiva, il Tribunale ha statuito che né l’art. 115 del D.lgs. n. 163 del 2006 né l’art. 311 del D.P.R. n. 207 del 2010, tantomeno l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, così come autenticamente interpretato dall’art. 7, comma 2-ter, della L. n. 79/2022 (di conversione del D.L. n. 36/2022), consentono la modifica del corrispettivo e della relativa clausola di revisione del prezzo.
Anche le nuove disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36/2023, pur implementando i rimedi manutentivi del rapporto negoziale rispetto a quelli demolitori, in ogni caso mantiene nettamente distinta la clausola di revisione prezzi dalle modifiche incidenti sull’oggetto (“varianti” delle prestazioni) del contratto, così confermando la chiara distinzione normativa sulla natura e sui rimedi riconosciuti dall’ordinamento rispetto agli elementi contrattuali del prezzo e della prestazione.
Secondo il Giudice, inoltre, l’Amministrazione non può nemmeno ricorrere a strumenti di riequilibrio contrattuale propri del diritto comune per derogare alle regole del Codice degli Appalti, stante la preminenza della disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto alle norme generali del Codice Civile, precisando che “i normali parametri normativi (di cui agli artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., del codice civile) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono invece disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc”.
Sicché, le eventuali variazioni economiche devono avvenire nel perimetro tracciato dalla disciplina speciale dei contratti pubblici.
Sulla base di tali argomentazioni, il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato ed ha, altresì, accolto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo secondo l’originaria formulazione prevista dalla lex specialis, con conseguente condanna dell’Amministrazione a rideterminarne l’importo.
Il team di Clarizia Associati era composto dagli Avv.ti Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito.