Improcedibilità dell'appello della New Company S.r.l. per carenza di interesse
Pubblicato il: 3/24/2025
Nella vertenza, New Company S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Petrillo e Mario Verrusio; il GSE S.p.A. è difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Satta e Antonio Pugliese.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. prot. n. GSEWEB/P20170134190 del 9 agosto 2017 di diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici in relazione all’intervento della New Company s.r.l. per la nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica con potenza pari a 0,2 megawatt sito nel Comune di Montemurro (Pz).
Detto provvedimento è stato impugnato dalla New Company s.r.l. con ricorso n. 11821 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso. Anche il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) ha resistito in giudizio.
Con l’impugnata sentenza n. n. 5771 del 9 maggio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter, ha respinto il ricorso, ha compensato le spese processuali con il Ministero e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Gestore, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 12 luglio 2022 e in data 4 agosto 2022 – la New Company s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita, eccependo l’infondatezza dell’appello.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
Con atto depositato in data 16 gennaio 2025 la New Company s.r.l., premesso che «nelle more dell’appello sono sopravvenuti fatti gestionali della società che hanno determinato la carenza assoluta di interesse per la stessa ad ottenere l’incentivazione sostanzialmente rivendicata» e di non aver «neppure interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti gravati in controversia a fini risarcitori», ha dichiarato «espressamente di non aver più interesse alla pronunzia». L’appellante ha conseguentemente chiesto «di dichiarare la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese, rinunziando la società anche ad una valutazione virtuale della controversia».
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6557 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.