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Accolto il ricorso di Estense S.r.l. per l'accesso alle tariffe incentivanti per l'installazione di impianti fotovoltaici


Pubblicato il: 3/24/2025

Nel contenzioso, Estense S.r.l. è affiancata dagli avvocati Filippo Ingraffia e Stefano Soncini; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese.

Estense S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 00157/2022.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dal provvedimento GSE/P20170087638 del 16 novembre 2017 con cui è stata dichiarata la riduzione della tariffa incentivante (da 0,322 €/kWh a 0,240 €/kWh) già riconosciuta all'impianto fotovoltaico di titolarità della società appellante, nonché dal provvedimento GSE/P20170094975 del 7 dicembre 2017, con cui è stata rigettata l'istanza di parte per l'adozione di provvedimenti in autotutela.

L’impianto fotovoltaico ha una potenza complessiva pari a 141,91 kW ed è installato su due edifici adiacenti, facenti parte del blocco centrale di un più ampio complesso produttivo di proprietà della società medesima, dotati ciascuno di tre pareti perimetrali in muratura e di una chiusura mobile in polietilene sul quarto lato che ne definiscono il volume interno, nonché di strutture interne delimitate da pareti divisorie e pilastri; l’impianto medesimo è stato collocato sulle coperture dei due edifici predetti, previo smaltimento dell’originario tetto in amianto, ed è entrato in esercizio il 30 novembre 2011, accedendo alle tariffe di cui al Titolo II del d.m. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) per la categoria “su edificio”, maggiorate ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c), per la sostituzione dell’amianto, come da convenzione L03I246319107 stipulata con il GSE il 13 giugno 2012.

In seguito all’avvio di un procedimento di verifica e controllo, il GSE, sull’assunto che l’impianto è installato su di un fabbricato costituito da volumi non chiusi su quattro lati (aspetto che ne ostacolerebbe l’assimilazione a un “edificio” come definito nel citato d.P.R. n. 412/1993), con provvedimento del 16 novembre 2017 ha riqualificato l’impianto quale “altro impianto fotovoltaico” (con conseguente declassamento tariffario).

Pure in sede di autotutela sollecitata dalla società, il GSE, con provvedimento del 7 dicembre 2017, ha confermato la decisione, rilevando che “l’immobile sul quale è installato l’impianto presenta allo stato aperture permanenti tali da impedirne la sua classificazione quale “edificio” ai sensi del D.P.R. 412/1993. A tal riguardo, si fa notare che la Società all’atto della richiesta di incentivazione aveva presentato fotografie e documentazione finale di progetto che non mostravano le reali caratteristiche del manufatto e che avevano pertanto indotto il GSE a riconoscere le tariffe per impianto su edificio. Solo attraverso il sopralluogo il GSE ha potuto riscontrare che le condizioni e i requisiti che avrebbero reso legittimo il riconoscimento degli incentivi richiesti, e segnatamente il rispetto delle condizioni di chiusura che avrebbero consentito la classificazione quale edifico del manufatto ove è installato l’impianto, non sono stati rispettati e il loro mancato rispetto permane tuttora”.

Avverso detti provvedimenti la società proponeva ricorso al T.a.r. Lazio che, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato con spese a carico della parte soccombente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati. Spese del doppio grado di giudizio compensate.