Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della ASL di Brindisi contro il Comune di Brindisi
Pubblicato il: 3/25/2025
Nel contenzioso, il Comune di Brindisi è affiancato dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa; l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi è difesa dall'avvocato Rosario Almiento; Monteco S.p.A. è assistita dagli avvocati Rodolfo Barsi e Carmenrita Lagioia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2121/2025, ha accolto l'appello del Comune di Brindisi contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva riconosciuto l'obbligo del Comune di espletare il servizio di raccolta e smaltimento del materiale vetroso, carta e plastica all'interno del Presidio Ospedaliero "Perrino" di Brindisi. La controversia era nata dalla richiesta della ASL di Brindisi di ottenere l'accertamento dell'obbligo del Comune di Brindisi, tramite la Monteco S.r.l., di espletare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari non pericolosi e la conseguente condanna al pagamento della somma sostenuta dalla ASL per lo smaltimento di vetro, carta e plastica.
La ASL di Brindisi aveva convenuto il Comune di Brindisi innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, chiedendo di dichiarare il Comune tenuto ad espletare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari non pericolosi e di condannarlo al pagamento di € 67.120,44, oltre agli interessi legali dal giugno 2010. Dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la causa era stata riassunta davanti al TAR per la Puglia. La ASL sosteneva che il servizio di raccolta dei rifiuti sanitari non pericolosi all'interno del Presidio Ospedaliero "Perrino" di Brindisi dovesse ritenersi assoggettabile al regime giuridico dei rifiuti speciali assimilati a quelli solidi urbani, in quanto non pericolosi e quindi rientranti nell'obbligo del Comune di garantire il servizio.
Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che i rifiuti sanitari non pericolosi fossero assimilati ai rifiuti urbani e che il Comune di Brindisi fosse obbligato al loro ritiro. L'accertamento dell'obbligo di raccolta comportava la reintegrazione del danno costituito dalla somma pagata dalla ASL per provvedere in proprio allo smaltimento, con l'accoglimento di un'eccezione di compensazione del Comune per un precedente credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Il Comune di Brindisi aveva presentato appello al Consiglio di Stato, fondato su tre motivi: l'erronea valutazione dell'inadempimento, la mancata valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione normativa applicabile al caso concreto. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che il Comune non avesse alcun obbligo di ritirare i rifiuti sanitari speciali non pericolosi, in quanto mancava una delibera di natura regolamentare del Comune di assimilazione dei rifiuti sanitari a quelli urbani. La normativa vigente all'epoca dei fatti di causa prevedeva che l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani dovesse essere stabilita attraverso un decreto ministeriale, che non era stato adottato, e che il servizio di raccolta dovesse essere disciplinato attraverso una convenzione tra il conferente il rifiuto e i soggetti che gestivano il servizio di raccolta.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della ASL di Brindisi, riconoscendo che il Comune di Brindisi non aveva alcun obbligo di ritirare i rifiuti sanitari speciali non pericolosi e compensando le spese di giudizio tra le parti. La sentenza evidenzia l'importanza della corretta applicazione della normativa di settore e della necessità di una disciplina regolamentare per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.