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Il Consiglio di Stato conferma la classificazione dell'impianto idroelettrico di Hydro Dolomiti Energia s.r.l.


Pubblicato il: 3/25/2025

Nel contenzioso, Hydro Dolomiti Energia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Guido Greco e Manuel Muscardini; GSE S.p.A. è difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2129/2025, ha respinto l'appello di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (HDE) contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a., confermando la classificazione dell'impianto idroelettrico sito nel Comune di Peio (TN) in località Fontanino come impianto a bacino/serbatoio. La controversia riguarda la richiesta di HDE di ottenere l'accesso agli incentivi previsti per gli impianti ad acqua fluente, presentata al GSE il 13 dicembre 2013. Il GSE, con provvedimento del 18 giugno 2014, aveva accolto la domanda di HDE, ma aveva qualificato l'impianto come impianto a bacino/serbatoio, precludendo alla società la possibilità di accedere alla più favorevole tariffa incentivante prevista per gli impianti ad acqua fluente.

HDE aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate. La società aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il TAR non aveva applicato correttamente la normativa pertinente ai fini della classificazione dell'impianto e che il criterio della programmabilità del flusso d'acqua utilizzato dal TAR non rientrava tra i criteri distintivi indicati da UNIPEDE. Inoltre, HDE contestava l'applicazione della previsione di cui al punto 2.3.6.2 della classificazione UNIPEDE, relativo alle "Derivazioni con riserva d'acqua", sostenendo che l'impianto di Fontanino fosse indipendente da quello di Cogolo e sfruttasse il flusso d'acqua "passante" della diga.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, rilevando che la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame è il D.M. 6 luglio 2012, che prevede che gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. Secondo le definizioni dell'UNIPEDE, la peculiarità degli impianti ad acqua fluente consiste nella capacità di utilizzare la "portata di volta in volta presente", ossia quella che fluisce nel corso d'acqua e che non può garantire un flusso d'acqua costante. Al contrario, gli impianti a bacino/serbatoio sono programmabili e consentono al produttore di regolare il quantitativo di energia da generare e di stabilire quando produrla.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'impianto di Fontanino sfrutta la portata di Deflusso Minimo Vitale rilasciata ai piedi della diga di Pian Palù nel torrente Noce, determinando un invaso che alimenta il preesistente impianto principale a bacino di Cogolo - Derivazione Palù. Pertanto, l'impianto di Fontanino deve essere classificato nella stessa categoria dell'impianto di Cogolo, ossia a bacino/serbatoio. Inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della motivazione per relationem del provvedimento del GSE, che ha rinviato alla determinazione della Provincia autonoma di Trento n. 209/2012.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di HDE, confermando la classificazione dell'impianto di Fontanino come impianto a bacino/serbatoio e compensando le spese di lite tra le parti. La sentenza evidenzia l'importanza della corretta applicazione della normativa di settore e della classificazione degli impianti idroelettrici secondo le definizioni dell'UNIPEDE.