Improcedibilità per carenza di interesse nel ricorso dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Pubblicato il: 3/25/2025
Nel contenzioso, la Provincia di Rimini è affiancata dall'avvocato Alessandro Lolli; la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini è difesa dall'avvocato Adriano Rizzello; Italian Exhibition Group S.p.A. è assistita dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia e Mario Sanino.
La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 00434/2023.
Considerato che, con memoria depositata il 4 febbraio 2025, l’Autorità appellante ha dichiarato che, alla luce di sopravvenuti interventi legislativi, non ha più interesse alla definizione dell’appello; Considerato che la provincia di Rimini e la Italian Exhibition Group S.p.A. non si sono opposte alla declaratoria di improcedibilità dell’appello; Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, stante la definizione in rito, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.