Respinto il ricorso di Johnson & Johnson Medical S.p.A. per la fornitura di materiale di consumo dedicato ai Generatori GEN 11
Pubblicato il: 3/26/2025
Nel contenzioso, Johnson & Johnson Medical S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande; ASL Napoli 1 Centro è assistita dall'avvocato Domenica Coppola.
La ASL Napoli 1 Centro, con Deliberazione D.G. n. 1974 del 6 novembre 2023, ha avviato una “indagine di mercato/avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati alla fornitura annuale di materiale di consumo dedicato ai Generatori GEN 11 a marchio Johnson & Johnson di proprietà della A.S.L. Napoli 1 Centro ed in dotazione alle Unità di Chirurgia dei PP.OO. Ospedale del Mare, Pellegrini, S. Paolo, S. Giovanni Bosco”. A tale indagine di mercato hanno manifestato interesse due concorrenti, Johnson & Johnson Medical S.p.a. (di seguito: J&J) e Lamonea S.r.l. di tal ché l’ASL Na 1 ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, comma 3, d. lgs. n. 36/2023 conclusasi in favore di Lamonea.
Insorta in primo grado innanzi al TAR per la Campania, J&J ha sostenuto l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante poiché avrebbe aggiudicato la gara in questione dopo aver indetto una procedura negoziata senza bando, nonostante non ricorressero i requisiti legislativamente richiesti dall’art. 76, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 36/2023 per poter procedere alla selezione del contraente secondo tale procedura.
Il primo giudice non ha aderito alla prospettazione di parte attorea svolgendo due ordini di considerazioni: in primo luogo, il ricorso alla peculiare procedura de qua, nella specie, apparirebbe ampiamente giustificato dalla peculiare tipologia dei beni oggetto della fornitura richiesta – materiale di consumo dedicato ai Generatori GEN 11 a marchio Johnson & Johnson Medical S.p.a. - che, in quanto destinati al funzionamento di apparecchiature già in possesso della stazione appaltante, presentavano dei requisiti tecnici minimi obbligatori identificativi delle caratteristiche immodificabili ed indefettibili della fornitura, tali da non poter essere oggetto di una verifica di equivalenza. Da tanto sarebbe disceso il carattere infungibile della prestazione, atteso che il principio di equivalenza, con la conseguente apertura alla piena concorrenzialità del mercato, non può essere invocato sino al punto di ammettere offerte che, sul piano oggettivo e funzionale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalle regole medesime. In secondo luogo, non poteva essere predicata alcuna lesione dell’affidamento asseritamente riposto dalla ricorrente sul convincimento di essere l’unico operatore in grado di fornire i beni in questione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.