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Accolto il ricorso di Medicasa Italia per l'affidamento del servizio di cure domiciliari nella Regione Abruzzo


Pubblicato il: 3/26/2025

Nel contenzioso, Medicasa Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale; AreaCom è assistita dagli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli; Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale è difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti.

L’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per Committenza ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione per la durata di 48 mesi mediante accordi quadro con più operatori economici.

L’accordo quadro è stato suddiviso in quattro ambiti territoriali in relazione alle Aziende Sanitarie Locali interessate dal servizio e responsabili della sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

La scelta degli operatori è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 90 punti alla proposta tecnica e 10 punti al prezzo. Nell’ambito dei 90 punti tecnici, AreaCom ne ha riservati 25 alla disponibilità “di una piattaforma informatica dotata di cartella clinica elettronica (CCE).

La società Medicasa Italia, inserita nella terza fascia, ha impugnato dinanzi al Tar dell’Aquila la determinazione con la quale Seriana è stata inserita anch’essa nella medesima fascia, sostenendo: che tale inserimento avrebbe costituito una rettifica dell’originaria aggiudicazione operata in assenza dei presupposti giuridici; che sarebbero comunque stati violati i termini per l’annullamento d’ufficio; che sarebbe mancato l’avviso ai controinteressati dell’avvio procedimento; che l’aggiornamento del software comportava una rivalutazione dell’offerta tecnica di competenza della commissione giudicatrice.

Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Contro la suddetta decisione ha proposto appello la società Medicasa Italia sulla base di cinque motivi di censura.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna AreaCom al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00,) oltre agli altri oneri previsti dalla legge. Compensa le spese con la società controinteressata.