Accolto il ricorso di Terna per la realizzazione della nuova linea tramviaria di Palermo
Pubblicato il: 3/18/2025
Nel contenzioso, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maurizio Carbone, Carlo Comande', Francesca Covone e Antonio Iacono; il Comune di Palermo è difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari; Open Fiber S.p.A. è assistita dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Maria Laura Tripodi; Wind Tre S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio; Infratel Italia S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Giuseppe Pinelli; AMG Energia S.p.A. è assistita dall'avvocato Paola Corrao.
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2023, la TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Palermo n. 262 del 28 novembre 2022, con cui l’Amministrazione ha imposto ai gestori dei sottoservizi a rete l’onere economico della risoluzione delle interferenze, subordinando l’avvio dei lavori della linea tramviaria alla rimozione, a loro spese, delle infrastrutture situate entro i 70 cm previsti per la piattaforma.
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., concessionaria della rete di trasmissione dell’energia elettrica in alta e altissima tensione, era coinvolta nella realizzazione della nuova linea tramviaria di Palermo a causa della presenza di proprie infrastrutture interferenti con l’opera e risultava direttamente incisa dalla determinazione con cui il Comune di Palermo ha disciplinato la gestione e i costi delle interferenze.
La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto l’illegittimità della delibera comunale per violazione dell’art. 27 del Codice dei Contratti pubblici, difetto di istruttoria e mancanza di copertura finanziaria. Ha sostenuto che il Comune abbia avviato i lavori senza aver prima definito un piano di risoluzione delle interferenze, come richiesto dal citato art. 27, il quale impone al soggetto aggiudicatore di individuare le interferenze esistenti, stabilire un piano di spostamento degli impianti con il coinvolgimento dei gestori delle reti e garantire la copertura economica necessaria.
Sul punto, il Tar, accogliendo integralmente le ragioni della Società ricorrente, ha riconosciuto la prevalenza, nell’ambito dei lavori pubblici, dell’art.27 del Codice degli appalti sul Codice della Strada, fornendone altresì una corretta interpretazione tale da escludere oneri economici per gli enti gestori investiti dalla progettualità’ dell’opera pubblica.
La pronuncia merita di essere segnalata anche per un altro rilevante profilo, ed infatti è stato accolto anche il terzo motivo di impugnazione, con cui la società ricorrente aveva contestato la scelta dell’amministrazione di limitare gli interventi di risoluzione delle interferenze ai soli sottoservizi collocati entro i 70 cm dalla piattaforma tramviaria. Il TAR ha chiarito come tale criterio sia arbitrario e inapplicabile alla rete di Terna, poiché essendo un criterio numerico rigido senza alcuna analisi tecnica sugli effetti di lungo periodo denuncia un grave difetto di istruttoria.