Il Consiglio di Stato conferma la riduzione dei costi di variante per Autostrade per l'Italia
Pubblicato il: 3/27/2025
Nel contenzioso, Autostrade per l'Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2195/2025, ha respinto l'appello di Autostrade per l'Italia S.p.A. (A.S.P.I.) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), confermando la legittimità della riduzione dei costi di variante per i lavori di ampliamento alla terza corsia del tratto Cattolica-Fano dell'Autostrada A14. La controversia riguarda l'approvazione di una perizia di variante che A.S.P.I. aveva presentato per far fronte a eventi imprevisti e imprevedibili durante l'esecuzione dei lavori. Il Ministero aveva approvato la perizia con alcune modifiche, riducendo l'importo complessivo dell'opera di circa 4 milioni di euro.
A.S.P.I. aveva impugnato il provvedimento del Ministero davanti al TAR Marche, sostenendo che la riduzione dei costi fosse priva di motivazione e che il Ministero avesse agito in violazione delle norme procedurali. Il TAR aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che alcune delle voci stralciate dal Ministero fossero giustificate, mentre altre no. Entrambe le parti avevano quindi presentato appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, respingendo le censure di A.S.P.I. relative alla mancanza di motivazione e alla violazione delle norme procedurali. Il Consiglio ha ritenuto che il Ministero avesse agito correttamente nel valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare le variazioni proposte e nell'accertare l'assenza di responsabilità in capo al concessionario. In particolare, il Consiglio ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui la demolizione del campo base di Marotta e la trasformazione della materia prima in materia seconda non erano strettamente collegate ai lavori del lotto in questione e pertanto non potevano essere ammesse a investimento.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto le censure di A.S.P.I. relative alla mancata approvazione dei nuovi prezzi e degli oneri per la sicurezza, ritenendo che tali voci potessero essere riconosciute solo per le lavorazioni effettivamente approvate. La sentenza ha ribadito che l'obbligo di bonifica si applica anche alle contaminazioni storiche, in quanto la normativa vigente ha natura riparatoria e non sanzionatoria, e che il principio "chi inquina paga" impone di addossare i costi della bonifica a chi ha causato l'inquinamento.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di A.S.P.I., confermando la legittimità della riduzione dei costi di variante e ribadendo l'importanza del rispetto delle normative ambientali e della responsabilità delle imprese per la gestione dei danni ambientali causati dalle loro attività. La complessità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.