Il Consiglio di Stato conferma la sanzione per pratiche commerciali scorrette di Acea Ato 5
Pubblicato il: 3/27/2025
Nella vertenza, Acea Ato 5 S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Dario Ruggiero; Associazione Codici è assistita dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2203/2025, ha respinto l'appello di Acea Ato 5 s.p.a. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), confermando la sanzione di un milione di euro per pratiche commerciali scorrette. La controversia riguarda tre specifici comportamenti di Acea Ato 5 nella gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale Frosinone.
Il primo comportamento sanzionato riguarda la gestione delle istanze dei consumatori sui consumi fatturati. AGCM ha rilevato che Acea Ato 5 non ha sospeso le procedure di riscossione degli importi contestati, inviando solleciti di pagamento con minaccia di distacco delle forniture, anche in pendenza di reclami. Il Consiglio di Stato ha confermato che la società ha fornito risposte non esaustive ai reclami, spesso standardizzate, senza esaminare adeguatamente le singole situazioni. Inoltre, ha ritenuto che la fatturazione in acconto, basata su consumi stimati, fosse eccessiva e non giustificata dalla difficoltà di accesso ai contatori.
Il secondo comportamento riguarda il mancato riconoscimento dell’eccezione della prescrizione, a fronte dell’invio massivo di fatture di conguaglio riferite a periodi di consumo superiori ai cinque anni. Acea Ato 5 ha interpretato erroneamente il dies a quo della prescrizione, facendolo decorrere dal momento della rilevazione dei consumi anziché dal momento dell’avvenuto consumo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che questa interpretazione fosse funzionale a favorire il rigetto delle eccezioni di prescrizione avanzate dai consumatori, configurando un ostacolo all’esercizio dei loro diritti.
Il terzo comportamento riguarda l’applicazione di regole volte a ostacolare il riconoscimento della procedura di depenalizzazione per perdite occulte. AGCM ha contestato i criteri stringenti adottati da Acea Ato 5 per il riconoscimento delle perdite occulte, ritenendo che la responsabilità del controllo sulle perdite fosse dell’utente. Il Consiglio di Stato ha confermato che la società ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, costringendoli a pagare consumi involontari non rilevati tempestivamente.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che le pratiche commerciali scorrette sono contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Ha inoltre sottolineato che Acea Ato 5, operando come monopolista nell’erogazione di un bene essenziale come l’acqua, aveva un onere di diligenza superiore rispetto a quello ordinario. La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto dei diritti dei consumatori e della responsabilità delle imprese nel garantire la correttezza e la trasparenza delle loro pratiche commerciali.