Rigettato il ricorso di RFI per la demolizione di una casa cantoniera ferroviaria
Pubblicato il: 3/28/2025
Nel contenzioso, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti.
RFI ha appellato la sentenza n. 1379/2022, con la quale il T.a.r. per la Puglia ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto n. 1772/2020, datato 16 dicembre 2020, del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 40.000 in applicazione dell’art. 160 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per la totale demolizione, senza autorizzazione, della casa cantoniera collocata al km 122+89 della tratta ferroviaria Spinazzola – Gioia del Colle.
In punto di fatto, parte appellante ha esposto di essere concessionaria per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e proprietaria di una serie di beni mobili ed immobili, per la gran parte destinati all’esercizio ferroviario o ad esso collegati funzionalmente, tra cui l’immobile oggetto del decreto sanzionatorio.
RFI ha dedotto che, avendo ritenuto lo stato di degrado dell’immobile de quo, pericoloso per la sicurezza dell’esercizio ferroviario e per l’incolumità dei passeggeri, aveva provveduto a demolirlo dandone comunicazione all’amministrazione comunale e alla competente Soprintendenza, la quale ha conseguentemente chiesto e ricevuto una relazione dettagliata relativa all’immobile e alle ragioni della sua pericolosità per il traffico ferroviario.
La Soprintendenza, ritenendo l’immobile di proprietà di RFI sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 42/2004, fino a quando non fosse stata effettuata la verifica di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs. n. 42/2004, ha lamentato la mancata preventiva richiesta di autorizzazione alla demolizione del bene tutelato.
Con la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, dunque, la Soprintendenza ha affermato l’appartenenza dell’immobile al patrimonio culturale, sicché il procedimento si è concluso con l’adozione di un provvedimento ministeriale sanzionatorio, con irrogazione della sanzione pecuniaria di 40.000 euro, commisurata al valore stimato dell’immobile demolito.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante a rifondere al Ministero appellato le spese del presente grado di giudizio quantificate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.