Il CdS si pronuncia sul ricorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro Startup Communication S.r.l.
Pubblicato il: 3/29/2025
Nel contenzioso, Startup Communication S.r.l. è affiancata dall'avvocato Salvatore Mileto; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10147/2023.
">La sentenza del TAR Lazio, (Sezione Quarta) n. 10147/2023, depositata il 14 giugno 2023, ha accolto il ricorso proposto da Startup Communication s.r.l. ai fini dell’annullamento dei seguenti atti: (i) il provvedimento di revoca dei diritti d’uso di frequenza del MISE – Dir. Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Div. IV, prot. 33939 del 7 luglio 2020; (ii) ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi incluse le note della stessa D.G. prot. n. 68343 del 13 novembre 2019, n. 22495 del 30 aprile 2020 e n. 29609 del 9 giugno 2020; (iii) e cautelativamente, gli “Avvisi pubblici” del MISE del 5 febbraio 2020 e del 30 aprile 2020 e relativa modulistica allegata, nonché del presupposto decreto direttoriale del 28 novembre 2019, relativi al distinto procedimento di rottamazione delle frequenze di cui all’art. 1, comma 1030 e ss. della legge n. 205/2017.
">Le pregresse vicende, in punto di fatto, possono essere ricostruite come segue. Nell’anno 2012, a seguito di bando pubblico, veniva assegnato a Startup Television Network s.c.a.r.l. (dante causa della odierna appellata) il diritto d’uso definitivo della frequenza CH 34 UHF per le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Firenze, Arezzo, Grosseto nonché di Prato e Pistoia con limitazioni all’area di servizio dell’impianto Monte Serra con annotazioni.
">Con le note del 6.11.2018, la Direzione Centrale per le attività territoriali del MISE - Ispettorato Territoriale Toscana avviava nei confronti dell’operatrice i procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 2003 per contestare il mancato esercizio per oltre sei mesi degli impianti can. 34 UHF San Zio AR (id. 46668), Santa Lucia MS (id. 37739), M. Morello FI (id. 46880) recante la diffida al ripristino del normale esercizio.
">Con nota del 5.12.2018 la Startup Television Network s.c.a.r.l. motivava l’inattività in tutta la Toscana con l’illegittimità della assegnazione di tale frequenza che affermava essere attribuita in sede internazionale non all’Italia bensì allo Stato Francese e che a causa degli impianti operativi in Corsica renderebbe l’attività in alcune zone critiche ed in altre addirittura impossibile; a comprova rinviava alla sentenza Tar Lazio n. 2391/2014 relativo all’impianto di Monte Serra. Specificava inoltre che sarebbe rimasta in attesa che venga conclusa l’attuazione della legge 205/2017 con il riconoscimento dell’indennizzo in quanto operatore di rete cui sono assegnate frequenze che in sede internazionale non erano attribuite all’Italia.
">In seguito all’avvio dei procedimenti sanzionatori Startup Television Network S.c.a.r.l. cedeva con rogito notarile, stipulato in data 17.12.2018, il diritto d’uso della frequenza CH 34 UHF alla propria consorziata Startup Communication S.r.l., odierna appellata, la quale in data 18.12.2018 notificava il contratto di acquisto al MISE per ottenere la voltura del titolo.
">Con nota del 22.7.2019 l’Ispettorato territoriale Toscana, in esito alle ulteriori misurazioni, confermava la persistente inoperatività di tutti gli impianti della rete della “Startup”.
">In data 13.11.2019 il MISE, ritenendo le osservazioni del 5.12.2018 generiche quanto al motivo sulla inattività e prive di riscontro oggettivo in ordine alla inutilizzabilità della frequenza, comunicava a Startup Television Network S.c.a.r.l. e all’acquirente Startup Communication S.r.l. “avvio della procedura di revoca” dell’assegnazione del diritto d’uso della frequenza CH 34 UHF, ai sensi dell’art. 52, comma 3 del d.lgs. n. 177 del 2005 (che testualmente prevede: “In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione”) dando contestuale avviso che la revoca poteva essere impedita dal ripristino dell’operatività degli impianti nel termine di sei mesi; sul tema della c.d. “rottamazione anticipata” la nota specificava che: “...la frequenza in questione, ai fini della corresponsione del relativo indennizzo, dovrà comunque essere riattivata prima del rilascio definitivo previsto dalla recente normativa (D.M. 19 agosto 2019)...”.
">In data 28.1.2020 Startup Communication S.r.l. formulava le proprie osservazioni.
">Con nota del 9.6.2020 il MISE comunicava a entrambi gli operatori la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 52 TUSMAR e con l’impugnato provvedimento del 28.6.2020 disponeva la “voltura” del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 34 UHF a Startup Communication S.r.l. e contestualmente la “revoca” del diritto di frequenza per le ragioni sopra evidenziate.
">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede: accoglie il ricorso in appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado; compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.