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La Corte di Cassazione respinge ricorso delle Agenzia Entrate


Pubblicato il: 10/4/2024

Lo Studio Cuva L&F ha affiancato il notaio Pietro Costamante nel contenzioso.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con decreto del 4.10.2024 si è pronunziata sulla dibattuta questione dell'aliquota da applicare alla costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli. L'Agenzia delle Entrate, di Palermo in sede di controllo dell'autoliquidazione effettuata dal Notaio P.C., rilevata la natura agricola del terreno oggetto dell'atto di costituzione del diritto di superficie ha assoggettato il contratto ad imposta proporzionale di registro nella misura del 15% anzichè al 9% applicato dal notaio.

Le sentenze delle Corti di merito sono state favorevoli al contribuente. Il Consigliere delegato della Corte di Cassazione, in riferimento al Ricorso per Cassazione presentato dall'Agenzia delle Entrate, ha proposto la definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis C.p.c.; la Cassazione, ritenendolo inammissibile o manifestamente infondato, ha affermato che agli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% poichè non comportano alcun trasferimento della proprietà. A seguito della procedura di cui all'Art. 380-bis è stato emesso il decreto del 4.10.2024 che ha estinto il giudizio condannando l'Ageniza delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Il team dello Studio Cuva L&F era guidato dal Prof. Avv. Angelo Cuva.

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