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Respinto il ricorso di Cloros S.r.l. per l'accesso agli incentivi energetici


Pubblicato il: 3/29/2025

Nel contenzioso, Cloros S.r.l. è affiancata dall'avvocato Angelo Clarizia; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese.

L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. P20150105264 del 24 dicembre 2015, di decadenza dal diritto della Clors s.r.l. agli incentivi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica con il recupero dei titoli emessi relativo alla richiesta di verifica e certificazione identificata dal codice 0388428023513R1674; dal provvedimento del Gse prot. n. P20210026498 del 27 settembre 2021 di rigetto dell’istanza di revoca ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 presentata dalla Cloros s.r.l. in data 18 dicembre 2020.

La società Cloros s.r.l. è una “ESCO” (energy saving company) attiva nell’ambito dell’efficienza energetica dall’anno 2009.

In data 6 novembre 2013 detta società presentò al Gestore dei servizi energetici una richiesta di verifica e certificazione (identificata con il codice 0388428023513R1674) di cui all’articolo 12 delle linee guida approvate con deliberazione dell’allora Autorità garante dell’energia elettrica e del gas (oggi Arera) del 27 ottobre 2011 - EEN 9/11, al fine del riconoscimento e della emissione dei relativi titoli di efficienza energetica (cosiddetti “TEE”, conosciuti anche come “certificati bianchi”) in relazione a un progetto standardizzato avente ad oggetto interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Tale richiesta venne accolta dal Gestore; a seguito di un procedimento di controllo documentale avviato nell’aprile 2015 ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, il Gestore, con provvedimento prot. P20150105264 del 24 dicembre 2015, comunicò all’interessata la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi e il recupero dei titoli emessi, in ragione sia dell’impossibilità di verificare sulla base della documentazione fiscale e dei documenti di trasporto forniti “l’effettiva consegna presso ciascun cliente dei collettori solari in oggetto, nonché l’effettivo acquisto di questi ultimi e, conseguentemente, la determinazione della UFR” (cioè l’unità fisica di riferimento), sia della mancata presentazione dei “titoli autorizzativi per l’installazione dei collettori solari in quanto il Soggetto Titolare ha dichiarato che tale installazione si identifica in un intervento di manutenzione ordinaria che non necessita di titolo autorizzativo”.

Il citato provvedimento, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento del 10 aprile 2015 e alla richiesta di integrazione e sospensione del procedimento del 9 settembre 2015, è stato impugnato dalla Cloros s.r.l. con ricorso n. 1466 del 2016 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi di: “Violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 – violazione del termine di durata del procedimento – violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 – violazione dell’art. 14 del dm 28 dicembre 2012 – violazione delle linee guida approvate con deliberazione dell’AEEG del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8378 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.