Accolto il ricorso del GSE contro Unidelta per la decadenza dagli incentivi energetici
Pubblicato il: 3/29/2025
Nel contenzioso, Unidelta S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Maffettone; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici ha disposto la decadenza dalla percezione degli incentivi dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte solare con potenza pari a 3.289,70 kilowatt, di proprietà della Unidelta s.p.a. e sito nel Comune di Tortona (AL); dalla nota del Gestore prot. P20200021211 del 20 maggio 2020, disponente il recupero degli incentivi percepiti; dalle comunicazioni del Gestore di avvio del procedimento di verifica prot. n. P20170034876 del 12 maggio 2017 e di richiesta di integrazione documentale prot. n. GSE/P20180044651 del 23 maggio 2018; all’occorrenza, dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 e del 31 gennaio 2014; dalle note del Gestore prot. n. P20200055134 del 23 dicembre 2020 e prot. n. P20200052289 del 3 dicembre 2020 di esecuzione dell’ordinanza cautelare 17 luglio 2020, n. 4843 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter.
La Unidelta s.p.a. ha impugnato siffatto provvedimento con ricorso per motivi aggiunti, formulando due nuovi effettivi motivi, oltre a riproporre i tre motivi di censura formulati con ricorso principale. Con le due nuove censure ha lamentato: «Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi in materia di autotutela -violazione dell’art.42 D.Lgs. N.28/2011 e del D.M. 31/01/2014 in relazione all’art.21-nonies L. N.241/1990. Violazione del principio tempus regit actum. violazione del giudicato cautelare e degli artt. 55 e 59 d.lgs. 104/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost.; violazione e falsa applicazione della legge 689/1981; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; ingiustizia manifesta». e «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza; ingiustizia manifesta. Violazione ed elusione del giudicato cautelare».
Con l’impugnata sentenza n. 5510 del 3 maggio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter, ha accolto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9671 del 2022, come in epigrafe proposto, lo accoglie, respinge i motivi riproposti da parte appellata e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.