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Respinto il ricorso di Luce e Gas Italia S.p.A. per l'accesso ai servizi di dispacciamento energetico


Pubblicato il: 3/31/2025

Nel contenzioso, Luce e Gas Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carlo Sarro; Terna S.p.A. è assistita dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.

Oggetto del presente giudizio è la delibera Arera n. 510/2022/E/eel del 15/10/2022 con cui è stato adottato un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Luce e Gas Italia servizi (ex Luce e Gas Italia) s.r.l.

Il provvedimento sopra indicato veniva adottato da Arera in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7592/2020 che aveva annullato il provvedimento prescrittivo n. 160/2017, disposto nei confronti della società per strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento.

All’esito dell’istruttoria, con delibera n. 510/2022/E/eel, l’Autorità confermava il provvedimento prescrittivo precedentemente adottato, rivedendo unicamente le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti di cui al punto 3) del relativo Allegato B, limitatamente agli sbilanciamenti in controfase.

Con ricorso di primo grado Luce e Gas Italia chiedeva l’annullamento del nuovo provvedimento prescrittivo, articolando sette autonomi motivi, relativi a I- Nullità per violazione e/o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990.

L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Lombardia, sez. I, n. 1358 del 6 maggio 2024: ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha compensato fra le parti le spese di lite.

La società ha interposto appello, notificato in data 3 settembre 2024, deducendo: Error in judicando et procedendo– violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del cpa- Violazione e falsa applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale – Violazione e falsa applicazione del principio di salvezza degli effetti sostanziali della domanda e del principio di conservazione degli atti processuali – Violazione del principio di economia processuale – Illogicità manifesta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento a favore di Arera e di Terna delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.