Accolto il ricorso di Oppimitti Costruzioni per l'accesso agli incentivi per la produzione di energia eolica
Pubblicato il: 3/31/2025
Nella vertenza, Oppimitti Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Battista Conte; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese.
La Oppimitti Costruzioni s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 209/2022.
Nel 2007 la Oppimitti Costruzioni s.r.l. presentava istanza di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica per un impianto di produzione di energia da fonte eolica in località Bora della Fantina, nel Comune di Tornolo.
In data 4 gennaio 2007 la Oppimitti Costruzioni inoltrava a Terna s.p.a. una richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale per l’impianto eolico da realizzare in località Bora della Fantina, Comune di Tornolo (PR), per collegare l’impianto alla RTN sulla linea di alta tensione (AT) “La Spezia - S. Colombano” di proprietà della società Terna s.p.a. per il tramite di una sottostazione elettrica di nuova realizzazione da costruire in località Monte Carmine, Comune di Tornolo (PR).
Con determina dirigenziale del 16 ottobre 2008 n. 3624 di V.I.A. favorevole.
Successivamente, in data 30 gennaio 2009, la Oppimitti presentava una nuova richiesta di autorizzazione e di V.I.A. per un altro (completamente diverso e separato) parco eolico da realizzare in località Monte la Rocca nel Comune di Albareto, dando seguito alle indicazioni del piano energetico regionale e del piano energetico della Provincia di Parma.
Con determina dirigenziale del 15 giugno 2012 n. 1545 la Provincia di Parma, dando atto dell’autorizzazione rilasciata all’impianto di Monte la Rocca della società Oppimitti, deliberava di autorizzare la Fri-El s.p.a. alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico situato in località Passo Cento Croci, prevedendo che “… in relazione a quanto proposto si richiede una gestione comune della cabina di sottostazione con l’obbligo da parte di Fri-El di costruire e gestire la stazione di trasformazione utente MT/AT di Bora della Fantina […] consentendo a Oppimitti, che ha presentato una domanda per la realizzazione di un impianto eolico in aree contermini, di connettere i propri impianti con cosiddetta connessione in “condominio” …”.
Con nota del 14 aprile 2017 GSEWEB/20170062152 il GSE inviava un nuovo preavviso di rigetto dell’incentivazione nuovamente motivato in ragione dell’asserita interconnessione fra i due impianti che comportava la sommatoria della potenza dei medesimi con consequenziale necessità di sottoposizione alla procedura di asta (ex artt. 2, comma 1, lett. q), e 5, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016).
Con provvedimenti finali del 21 luglio 2017 il GSE confermava il preavviso e la propria convinzione che gli impianti dovessero essere considerati un impianto unitario da 5,4 MW e adottava l’impugnato diniego di accesso all’incentivazione per l’impianto di Tornolo, inizialmente ammesso in graduatoria.
Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.a.r. Lazio la società Oppimitti chiedeva l’annullamento dei seguenti atti: provvedimenti del G.S.E. 20 luglio 2017 n. GSEWEB/P20170124156, GSEWEB/P20170124251 e GSEWEB/P20170124105, identici fra loro e tutti aventi ad oggetto il diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione dell’impianto eolico sito in Comune di Tornolo (PR), notificato alla titolare Società Oppimitti Costruzioni s.r.l. in data 21 luglio 2017.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla nei sensi di cui in motivazione gli atti impugnati.