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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Fastweb S.p.A. avverso i provvedimenti AGCM e AGCOM


Pubblicato il: 3/31/2025

Nella vertenza, Fastweb S.p.A. è affiancata dall'avvocato Elisabetta Pistis.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2255/2025, ha esaminato il ricorso presentato da Fastweb S.p.A. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) riguardante la sanzione di 2 milioni di euro inflitta alla società per pratiche commerciali scorrette. La controversia ha origine dal provvedimento dell'AGCM del 5 luglio 2017, che ha accertato quattro condotte di Fastweb in violazione del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

La prima violazione riguarda l'omissione di informazioni chiare e comprensibili ai consumatori sui costi da sostenere in caso di recesso dopo la richiesta di esecuzione immediata del contratto. Fastweb non ha fornito tali informazioni dal 14 giugno 2014 alla fine di aprile 2016, e successivamente non ha chiarito che i costi sarebbero stati dovuti solo in presenza di una richiesta esplicita di attivazione immediata del servizio.

La seconda violazione concerne l'avvio dell'esecuzione del contratto senza una richiesta esplicita da parte del consumatore. Nei contratti conclusi online, Fastweb utilizzava una casella preselezionata per ottenere il consenso all'esecuzione immediata, mentre nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il modulo prevedeva una casella che il consumatore doveva selezionare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la casella preselezionata non costituisse una richiesta espressa, mentre ha considerato valida la richiesta nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

La terza violazione riguarda l'addebito di costi ai consumatori che esercitavano il diritto di recesso, in assenza delle informazioni previste e della richiesta esplicita di attivazione immediata. Il Consiglio di Stato ha escluso questa violazione, ritenendo che i costi addebitati fossero relativi alla fase successiva al recesso e necessari per garantire la continuità del servizio.

La quarta violazione concerne l'acquisizione di proposte vincolanti dai consumatori senza informarli del diritto di ripensamento e prevedendo solo la possibilità di revoca tramite raccomandata A/R. Il Consiglio di Stato ha confermato che tale pratica violava il Codice del Consumo, che facilita il recesso anche tramite moduli online.

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di Fastweb, annullando la sanzione relativa alla terza violazione e ordinando all'AGCM di rideterminare le sanzioni per le altre violazioni, tenendo conto dell'impatto limitato delle condotte sui consumatori. La sentenza sottolinea l'importanza di fornire informazioni chiare e complete ai consumatori e di rispettare le normative a tutela dei loro diritti.