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Accolto il ricorso di Vaccari Antonio Giulio S.p.A. per l'attuazione del progetto di recupero e riqualificazione ambientale del laghetto dell’ex cava Togo


Pubblicato il: 3/31/2025

Nel contenzioso, Vaccari Antonio Giulio S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gabriele Bicego e Paolo Neri; il Comune di Altavilla Vicentina è assistito dall'avvocato Sergio Dal Prà.

La società Vaccari Antonio Giulio S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1723/2022.

Con ricorso in appello la società Vaccari Antonio Giulio s.p.a. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Veneto, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla predetta società per l’annullamento della deliberazione di Consiglio comunale di Altavilla Vicentina n. 41 del 24 giugno 2021, avente ad oggetto: “Adempimento della sentenza n. 701/2021 del 27/05/2021 del Tar Veneto in merito alla proposta progettuale della ditta Vaccari Antonio Giulio Spa di inserimento ambientale ambiti volumetrici ex cava Laghetto”.

Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

La società appellante premette quanto segue.

Dichiara di essere proprietaria nel Comune di Altavilla Vicentina, in Via Tovo, di un terreno collinare un tempo interessato da una cava di basalto, denominata “Togo”, la cui coltivazione ha portato alla formazione di un laghetto naturale, che è venuto ad occupare la parte inferiore dell’area (ai piedi della collina).

In data 7 febbraio 2001 il Comune di Altavilla Vicentina e la società Vaccari stipulavano una convenzione, con la quale la predetta società si impegnava ad attuare un progetto di recupero e riqualificazione ambientale del laghetto dell’ex cava “Togo”, nonché a consentire l’accesso gratuito del pubblico al sito, mentre l’Amministrazione comunale si impegnava a modificare la destinazione urbanistica dell’area da “zona agricola” a “zona a parco e ad attrezzature sportive”, con la possibilità di realizzare strutture ricettive, di ristoro e sportive a servizio del laghetto medesimo per complessivi mc. 5.000.

La società Vaccari procedeva alla realizzazione di alcune opere di sistemazione ambientale previste dal progetto approvato, mentre il Comune di Altavilla Vicentina, per parte sua, procedeva alla modificazione della destinazione urbanistica dell’area, adottando una variante al P.R.G. (poi approvata in via definitiva dalla Regione Veneto con d.G.R. n. 196 del 30 gennaio 2004) che riclassificava il terreno de quo come “area a parco e ad attrezzature sportive” nella quale era consentita la realizzazione di una volumetria pari a 5.000 mc. “da destinare a strutture di supporto quali: impianti sportivi, bar, trattoria e simili”.

In data 20 settembre 2006 veniva stipulata una nuova convenzione, integrativa e modificativa della precedente convenzione del 2001, con la quale la società Vaccari si impegnava a cedere al Comune l’area occupata dal laghetto al prezzo di € 144.568,18 (che sarebbe stato scomputato dall’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la realizzazione della volumetria di 5.000 mc. prevista dalla citata variante urbanistica).

Con la deliberazione consiliare n. 25 del 28 aprile 2008, il Comune di Altavilla Vicentina adottava il piano di assetto del territorio (P.A.T.), che prevedeva la possibilità di destinare in parte alla residenza la volumetria ammessa dal P.R.G. nell’area in questione, individuando altresì in un’apposita tavola il “limite fisico alla nuova edificazione”, ove era prevista la collocazione della predetta cubatura.

La società Vaccari, in esecuzione degli obblighi assunti, provvedeva in particolare a realizzare il parcheggio nella parte dell’area oggetto di (futura) cessione; mentre, nel contempo, l’area del laghetto veniva concessa in comodato gratuito al Comune sino al 31 maggio 2011, nell’attesa che si verificassero tutti i presupposti per la formalizzazione d’obbligo sottoscritto, che formalizzava il contenuto delle intese raggiunte con l’Amministrazione comunale in merito al definitivo assetto urbanistico dell’area.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Altavilla Vicentina al pagamento in favore della società Vaccari delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.