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Accolto il ricorso di Alilaguna S.p.A. per l'ormeggio dei natanti


Pubblicato il: 4/1/2025

Nel contenzioso, Alilaguna S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco; Veningest S.r.l. è assistita dagli avvocati Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo; il Comune di Venezia è difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla parte appellata Veningest S.r.l. annullando l’accertamento di compatibilità paesaggistica del 20 maggio del 2021 p.g. 240432, rilasciato dal Comune di Venezia in favore di Alilaguna S.p.A. .

A supporto del gravame la parte appellante, concessionaria del servizio per il trasporto pubblico locale per la linea di navigazione lagunare di collegamento di Venezia con l’aeroporto Marco Polo di Venezia e le isole del Lido e di Murano, ai sensi dell’art.4 della L. Regione Veneto n.25 del 30 ottobre del 1998, espone le seguenti circostanze di fatto: per consentire l’ormeggio dei natanti impiegati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale - che svolge anche su altre rotte ed anche in modo atipico - per la linea di navigazione lagunare è titolare di concessione prot. n.8471/19 per l’occupazione di spazio acqueo, in Canale dei Lavraneri, Giudecca, lato Sacca Fisola, attualmente della dimensione di metri 19,00 x 7,35 per un totale di mq. 139,65, comprendente il manufatto cui si riferiscono i provvedimenti impugnati.

La richiesta di sgombero ha portato alla rimozione dei manufatti che interessavano la proprietà di Veningest ed alla regolarizzazione della passerella insistente sullo spazio acqueo frontistante per ormeggio e sbarco sulla riva pubblica.

Con il provvedimento prot. 2021/240432 del 20 maggio del 2021, dopo che la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, è stato rilasciato il provvedimento in sanatoria; pertanto, il 10 giugno del 2021 la parte appellante depositava SCIA in sanatoria ex art.37 D.P.R. n.380 del 2001.

Avverso quest’ultimo provvedimento insorgeva Veningest chiedendone l’annullamento innanzi al TAR Veneto, dove contestava la violazione dell’art.167 del d. lgs. 42/2004, oltre che sotto vari profili, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità; con provvedimento del 15 settembre del 2021 il comune prendeva atto dell’efficacia della SCIA in sanatoria ai sensi dell’art.23 bis del D.P.R. n. 380 del 2001; anche questo provvedimento veniva gravato dalla parte appellata con ricorso per motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.