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Il CdS si esprime a favore dell'Istituto Santa Chiara


Pubblicato il: 7/26/2024

Accolto il ricorso in riassunzione dell'Istituto Santa Chiara Srl proposto la riforma dell ordinanza del Tar Lecce, Sez. III, n. 1321 del 30/11/23, emessa nel ricorso n. 1038/23, declinatoria della competenza funzionale.

Con la sentenza n. 6767/24, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso di primo grado, riassunto dall'Istituto Santa Chiara Srl in sede di ottemperanza come in origine proposto innanzi al Tar, ha così statuito: ha dichiarato inammissibile l'azione di ottemperanza; ha convertito, ex art. 32 co 2 c.p.a., il ricorso di ottemperanza in azione di annullamento ex art. 29 c.p.a.; ha annullato l’ordinanza collegiale n. 1321/23 del Tar Lecce, con la quale il primo giudice aveva denegato la propria competenza funzionale sul caso di specie; ha rimesso la causa al Primo Giudice, ex art. 105 c.p.a.; nel merito, ha stabilito, al punto 7.1, che "il giudicato, in questo caso, è stato evocato" dall'ISC "come mero fatto e non come atto giuridico; la ASL non era parte del processo definito con la sentenza 8188/23, e quindi, non era destinataria degli effetti della sentenza ai sensi dell’art. 2909 c.c.; non a caso la Regione Puglia non è stata evocata nel presente giudizio, trattandosi – nell’intenzione della parte ricorrente - di una controversia di cognizione, e non di ottemperanza, in quanto diretta ad ottenere l’annullamento degli atti emanati dalla ASL Lecce, nell’esercizio del suo potere discrezionale, in seguito all’annullamento dell’accreditamento" di ARS; "sono pertanto condivisibili i principi espressi dalla parte ricorrente (pagg. 32 e 33 dell’atto di riassunzione) secondo cui l’azione proposta era diretta a vedere dichiarata l’illegittimità dell’atto aziendale impugnato con il ricorso rg n. 1038/23, che era un atto diverso (tetto di spesa) rispetto a quello annullato dal G.A. (accreditamento istituzionale emesso dalla Regione Puglia)"; ha specificato, al p. 7.2, che "nel caso di specie" l'ISC "ha precisato di aver proposto un ricorso in sede di legittimità ed il TAR ha erroneamente qualificato l’azione come ricorso per l’esecuzione del giudicato, non tenendo conto che, nel caso in cui si lamenti l’illegittimità di atti posti da amministrazioni formalmente terze rispetto al giudicato, l’azione deve essere fatta valere nelle forme del rito ordinario, anche per evitare l’elusione del doppio grado di giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8694)", precisando, altresì, che il contenuto della sentenza n. 8188/23 "costituisce, dunque, un mero presupposto di fatto, del quale l’Amministrazione deve tener conto come “fatto storico”, che non incide in modo diretto sull’esercizio del suo potere discrezionale", ma appunto in modo riflesso, puntualizzando pure, al p. 7.3, che "In ogni caso, le censure proposte denunciano non soltanto l’omessa valutazione, nell’esercizio del potere discrezionale, del ‘fatto giuridico’ costituito dal giudicato, ma anche vizi propri degli atti impugnati, errori materiali e di calcolo, tanto che la stessa ASL ha successivamente provveduto a rettificare, in parte, la deliberazione n. 637/2023 riducendo il budget di spesa di Ars Radiologica".

La sentenza risolve importanti questioni concernenti i criteri che il giudice deve utilizzare per qualificazione il ricorso in termini di ottemperanza o piuttosto di legittimità.

Nel caso concreto, l’Istituto Santa Chiara ha fatto riferimento agli effetti riflessi (e non diretti) prodotti dal giudicato sulla perdita dell’accreditamento della Ars Radiologica sulle determinazioni assunte dalla ASL Lecce. Quindi, il ricorso è stata qualificato come azione di legittimità e non di ottemperanza.

Studio Legale Avv. Vincenzo Di Gioia, con il Name Partner, ha affiancato con successo l'Istituto ricorrente.