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Il TAR Catania accoglie le tesi difensive ed evita 'la svendita' del Palacongressi di Taormina


Pubblicato il: 5/3/2024

Nel contenzioso, la Comune di Taormina è stata rappresentata da Santi Delia.

Il Tribunale Amministrativo di Catania ha confermato la legittimità del provvedimento del Comune di Taormina relativo alla concessione della gestione del Palacongressi del Comune stesso.

Nel caso di specie, la Società affidataria della concessione aveva proposto ricorso avverso il summenzionato provvedimento emanato, a seguito dell’analisi da parte del Comune dei reali guadagni derivanti dalla gestione del bene comunale. Difatti, i reali introiti della Società superavano di gran lunga il canone di concessione, comportando una importante sottostima di uno dei beni più rappresentativi e storici del Comune di Taormina.

Secondo il TAR Catania, è legittimo per il Comune “ripensarci” dopo aver “rivalutato” tali stime anche in quanto, in precedenza, in fase di preparazione alla gara “il valore stimato della concessione non [era stato] stato calcolato “secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione”.

“E’ mancata nella determinazione del valore concessorio iniziale”, secondo il T.A.R., “la stima prospettica del fatturato conseguibile dal concessionario ossia la determinazione della remunerazione reale dell’investimento, nei termini intesi dalla giurisprudenza”. In adesione alla nostra tesi, il T.A.R. ha confermato che “tale carenza emerge nella stessa offerta in cui i ricavi di gestione indicati assommano per i nove anni a [quasi 20] milioni”, a fronte di un canone pari ad appena 450 mila euro.

Il TAR, con interessanti spunti utili sul valore sinallagmatico delle concessioni, ripercorrendo le nostre tesi difensive, ha chiarito che se “è vero che non vi è coincidenza tra valore concessorio e canone locativo/concessorio, ma è altrettanto vero che “ai fini della determinazione del primo, in termini prospettici, occorre tenere conto anche del secondo allorquando, come nel caso in questione, tra le altre attività possibili per il concessionario vi è anche quella della cessione dell’immobile, a fini congressuali, a terzi verso remunerazione in suo favore”.

Con la sentenza in commento, dunque, il TAR ha affermato che il ripensamento e il conseguente atto in autotutela adottato dall’Amministrazione è pienamente legittimo, rigettando i motivi di ricorso proposti ed evitando la sottostima del Palazzo dei Congressi del Comune di Taormina.

La Comune di Taormina è stata rappresentata da Santi Delia.