Accolto il ricorso del Consorzio Stabile SEI contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicato il: 4/1/2025
Nel contenzioso, il Consorzio Stabile SEI S.C.A.R.L. è affiancato dagli avvocati Corinna Fedeli e Stefano Vinti; MGM Construction And Engineering S.p.A. è assistita dall'avvocato Patrizio Leozappa.
Con bando del 27 giugno 2012 è stata indetta una procedura aperta da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, finalizzata al consolidamento e recupero della Scuola elementare “E. De Amicis” sita in piazza San Bernardino a L’Aquila, danneggiata dal sisma dell’aprile 2009.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e migliorative del progetto preliminare a base di gara; l’aggiudicatario avrebbe dovuto procedere alla stesura del progetto definitivo prima, ed esecutivo poi, e quindi alla esecuzione dei lavori. L’importo complessivo a base d’asta era di € 13.137.310,57.
Il bando prevedeva inoltre che le imprese partecipanti avrebbero dovuto essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA anche per la categoria scorporata (OG11), salvo quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006.
La gara - in data 30 ottobre 2013 - è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di tipo misto composto da M.G.M. S.p.a. (mandataria), Elegancelite s.r.l. e Mentucci Aldo (mandanti). Il contratto d’appalto è stato sottoscritto dall’Amministrazione in data 2 dicembre 2015 rep. n 340, per un importo contrattuale complessivo di € 9.660.346,85.
Il Provveditorato, dopo aver acquisito parere dell’ANAC n. 61 del 6 marzo 2017, con decreto n. 3935 del 30 marzo 2017 procedeva a risolvere il contratto di appalto stipulato.
Il R.T.I. MGM impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il provvedimento di risoluzione e gli atti successivi posti in essere dall’amministrazione.
Il TAR Abruzzo, con ordinanza n. 102/2017, accoglieva la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4394/2018, in accoglimento del primo motivo di appello proposto dal Provveditorato interregionale, in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla M.G.M. Costruction and Engineering e ha individuato il giudice ordinario quale giudice munito della giurisdizione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti n. 5202 del 2019 e n. 5204 del 2019, accoglie gli appelli principali, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 274/2019, respinge il ricorso di primo grado.