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Respinto il ricorso di Cosmopol S.p.A. per l'affidamento del servizio di guardiania e vigilanza armata diurna e notturna per la sede Ispra di Roma


Pubblicato il: 4/1/2025

Nel contenzioso, Cosmopol S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa; Sicuritalia Group Service S.C.P.A. è assistita dall'avvocato Marco Napoli.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla Cosmopol S.p.A. contro l’ISPRA e nei confronti di Sicuritalia Group Service soc. cons. P.A. avverso l’aggiudicazione al r.t.i. con capogruppo quest’ultima società della “Procedura aperta n. 04/23/PA AGP‐GAR per l’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza armata diurna e notturna per la sede Ispra di Roma – Lotto 1, per cui la ricorrente si era classificata seconda.

L’aggiudicazione è stata determinata con Disposizione Direttoriale n.27/CRA05 del 02.02.2024, rettificata per errore materiale con Disposizione Direttoriale n. 49/CRA05 del 14.02.2024 (con la quale si è dato atto che la Società Servizi di Sicurezza S.p.A. ha acquisito con decorrenza 1.11.2023 il ramo di azienda relativo alla erogazione dei servizi di guardiania e portierato della Servizi Fiduciari Soc. Coop., previamente indicata come consorziata esecutrice).

Il T.a.r. – dato atto dei tre motivi del ricorso principale e dell’ulteriore motivo aggiunto, nonché del motivo del ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione alla gara della Cosmopol – ha respinto quest’ultimo, ha dichiarato improcedibile il primo motivo del ricorso principale relativo ad un’istanza di accesso, successivamente evasa, e ha ritenuto infondati i restanti.

La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, in favore di Ispra. Le spese processuali sono state compensate tra le parti private.

Cosmopol ha proposto appello con tre motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Cosmopol s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di Ispra e di Sicuritalia Group Service soc. cons. P.A., che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle parti appellate.