Sentenza del Consiglio di Stato sulla revocazione della gara d'appalto per la gestione degli impianti tecnologici dell'Università di Salerno
Pubblicato il: 4/2/2025
Nel contenzioso, Siram S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Marone; Romeo Gestioni S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Fimmano' e Federico Dinelli.
La parte ricorrente in revocazione impugna la sentenza n.3946/2024 di questa Sezione che ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza n.2917 del 21 dicembre del 2023 del TAR Campania – Sezione di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Romeo Gestioni S.p.A. avverso i provvedimenti coi quali l’Università degli Studi di Salerno l’aveva esclusa dalla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e gestione energia dell’Ateneo, annualità 2022-2026 – CIG 9114907335 in ragione dell’accertata anomalia dell’offerta.
A supporto del gravame espone le seguenti circostanze di fatto: all’esito delle operazioni di gara la graduatoria vedeva quale prima classificata la Romeo, la cui offerta, tuttavia, essendo risultata anomala, veniva sottoposta alla verifica di congruità di cui all’art.97 comma 3 del codice appalti d. lgs. n.50 del 2016; in particolare l’Università richiedeva giustificazioni in merito sia all’offerta tecnica che a quella economica; le giustificazioni presentate non erano tuttavia ritenute sufficienti, e dunque l’Università chiedeva ulteriori chiarimenti con riferimento all’assunzione di personale disabile; nel corso della gara la Romeo aveva chiarito che l’organico aziendale per l’esecuzione della commessa sarebbe stato composto da ventinove unità di personale: otto operai già impiegati dal gestore uscente e ventuno operai di nuova assunzione, diciassette dei quali affetti da disabilità in percentuale superiore al 79%, ma comunque dotati di idoneità fisica alle mansioni, sì da conseguire gli sgravi previsti dall’art.13, comma 1 lett. a) della legge 12 marzo 1998, n.68 e s. m. i. ; il Responsabile Unico del procedimento concludeva per l’incongruità dell’offerta, rilevando come si trattasse di offerta, nei fatti, condizionata, per perché subordinata al verificarsi di eventi incerti, e dunque palesemente inaffidabile perché fondata sulla possibilità di poter individuare, solo a valle della presa in carico del servizio manutentivo presso l’Ateneo, personale disabile con disabilità superiore al 79%, dotato di specifiche professionalità così come richiesto dall’Amministrazione universitaria e specificato dall’OE; infatti, secondo il RUP, se l’azienda nel corso dell’appalto non fosse riuscita a garantire l’assunzione di personale affetto da rilevanti profili di disabilità, e fosse dunque costretta ad assumere personale normo-dotato, avrebbe eroso in misura rilevante l’utile stimato, con una riduzione di oltre 200.000,00 euro per anno, e sull’intera durata dell’appalto, di oltre 800.000,00 euro; pertanto il RUP rideterminava l’utile di impresa, riducendolo del 60% e così portandolo ad euro 293.718,32; riduzione mai contestata da Romeo; l’importo – già risicato e pari a circa l’1% dell’importo posto a base di gara – deve essere ulteriormente ridotto di euro 800.000,00, cifra risultante in ipotesi di mancato reperimento dei lavoratori disabili ipotizzati da Romeo, e quindi di mancato accesso agli sgravi fiscali ed ai benefici invocati; la commessa risulta dunque in perdita per euro 506.291,68 e, anche prendendo in considerazione il cd. “Fondo di riserva” previsto da Romeo, pari a euro 335.672,24 la situazione non muta, rimanendo un utile in negativo per euro 170.609,44.
La prospettazione – sottolinea la parte ricorrente – sarebbe assolutamente inverosimile stante il forte passivo sul fronte dei costi prevedibili da lei prospettato; nel successivo giudizio la Siram si costituiva spiegando ricorso incidentale col quale deduceva, sotto vari profili, l’inammissibilità dell’offerta di Romeo, impugnando altresì la sua mancata esclusione che sarebbe stata doverosa per avere la stessa operato un’inammissibile modifica postuma dell’offerta tecnica; parallelamente il provvedimento di aggiudicazione veniva impugnato innanzi al Tar Campania da parte della società Graded S.p.a., seconda classificata in graduatoria, con giudizio che veniva riunito a quello originariamente proposto da Romeo; all’esito del giudizio riunito, con la sentenza n.2917/ 2023 il Tar Campania accoglieva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti da Romeo, respingeva i ricorsi incidentali proposti da Siram, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto da Graded.
La parte ricorrente impugnava detta sentenza innanzi al Consiglio di Stato deducendo cinque motivi di appello coi quali denunciava l’eccesso di potere giurisdizionale, la perplessità della motivazione, la violazione dell’art.95 comma 10 del codice appalti e l’inammissibilità del comportamento di Romeo che aveva, in via postuma, modificato l’offerta tecnica.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara ammissibile e lo rigetta nei sensi di cui in parte motiva. Compensa le spese.