Respinto il ricorso di Alpina Costruzioni S.p.A. per l'installazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Senago
Pubblicato il: 4/2/2025
Nel contenzioso, Alpina Costruzioni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paolo Caruso ed Ercole Romano; Città Metropolitana di Milano è assistita dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani; il Comune di Senago è difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli.
Con l’appello in epigrafe, la società Alpina Costruzioni S.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano n. 1875 del 2 agosto 2022, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto volto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla determina dirigenziale della Provincia di Milano n. 18376 del 3 febbraio 2011, recante il diniego dell’Autorizzazione Unica richiesta dalla Alpina Costruzioni S.p.a. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Senago, successivamente annullata dal medesimo T.a.r. Milano con la sentenza n. 502 del 20 febbraio 2014, passata in giudicato, avendo il Consiglio di Stato dichiarato improcedibile l’appello, con la sentenza n. 1544 del 2017.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dall’istanza, presentata dalla società Alpina Costruzioni S.p.a. il 10 giugno 2010, per ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico che avrebbe dovuto essere realizzato su un terreno di proprietà della società stessa, sito nel Comune di Senago.
A fronte dell’anzidetta istanza – e nonostante fosse intervenuto il decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 527 del 29 settembre 2010 che aveva escluso il progetto in questione dalla procedura di VIA – la Provincia di Milano ha adottato la menzionata determina dirigenziale n. 18376 del 3 febbraio 2011 recante il diniego di autorizzazione in considerazione della valutazione di non compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione per il paesaggio e dei pareri negativi resi dal Consorzio Parco delle Groane, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Senago in sede di Conferenza di Servizi. Tale determina dirigenziale è stata impugnata dall’Alpina Costruzioni S.p.a. davanti al T.a.r. Milano mediante il ricorso R.G. n. 978 del 2011 che è stato accolto con la già menzionata sentenza n. 502 del 20 febbraio 2014, con conseguente annullamento del provvedimento.
Successivamente, l’anzidetta società ha proposto, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti della Città Metropolitana di Milano (medio tempore succeduta alla Provincia di Milano), del Consorzio Parco Delle Groane, del Comune di Senago e della Commissione per il paesaggio della Città Metropolitana di Milano, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’illegittimo provvedimento di diniego.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile. Condanna la società Alpina Costruzioni S.p.a. alla rifusione, in favore della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Senago, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da ripartirsi in misura eguale tra le predette parti.