Inammissibile il ricorso di Wind Tre S.p.A. per la revocazione della sentenza del CdS in materia di intesa anticoncorrenziale
Pubblicato il: 4/2/2025
Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, Gian Michele Roberti, Cesare San Mauro e Marco Serpone; Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino è assistita dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli; Iliad Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Vito Auricchio e Valerio Mosca.
Wind Tre S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7271/2023.
Con ricorso, notificato il 27 novembre 2023 e depositato il 5 dicembre 2023, Wind Tre S.p.A. ha impugnato ex art. 106 e ss. c.p.a. per revocazione la sentenza n. 7271 del 2023 con cui questa Sezione ha: accolto l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo “A.G.C.M.” ovvero l’ “Autorità”) avverso la sentenza n. 8240 del 2021 del T.A.R. per il Lazio – Roma che aveva integralmente accolto il ricorso presentato dalla stessa Wind avverso la delibera di A.G.C.M. n. 16398 del 28-31 gennaio 2020 con la quale l’Autorità ha accertato che Wind aveva posto in essere, unitamente alle società Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., un’intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea ed è stata irrogata alla medesima società una sanzione amministrativa di € 38.973.750,00, disponendone l’annullamento; accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a. da Wind; per l’effetto, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato il provvedimento gravato in prime cure, limitatamente alla quantificazione della sanzione, rideterminandola alla luce di quanto statuito in sentenza (sanzione che è stata successivamente rideterminata dall’Autorità con provvedimento n. 30794 del 29 settembre 2023 in € 36.375.500,00).
A sostegno del suddetto ricorso per revocazione hanno dedotto in sede rescindente e rescissoria i motivi così rubricati: errore di fatto revocatorio in relazione ai primi tre motivi di appello dell’A.G.C.M.; errore di fatto revocatorio in relazione al IV motivo di appello dell’A.G.C.M..
Ha, quindi, chiesto la revocazione della sentenza indicata in epigrafe e, per l’effetto, in sede rescissoria, il rigetto dell’appello dell’A.G.C.M. e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nelle date, rispettivamente, del 6 dicembre 2023, 10 gennaio 2024 e 14 novembre 2024, si sono costituite in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino e Iliad Italia S.p.A.. L’11 febbraio 2025 l’Autorità ed Iliad hanno depositato memorie difensive.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.