Sentenza del Consiglio di Stato sulla Revocazione della Sanzione per Intesa Anticoncorrenziale
Pubblicato il: 4/2/2025
Nel contenzioso, Vodafone Italia S.p.A. è rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano; Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino è assistita dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli; Iliad Italia S.p.A. è rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Vito Auricchio e Valerio Mosca.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2311/2025, ha esaminato il ricorso presentato da Vodafone Italia S.p.A. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) riguardante la revocazione della sentenza n. 7273/2023. La controversia ha origine dalla decisione dell'AGCM di sanzionare Vodafone per una presunta intesa anticoncorrenziale con altre società di telecomunicazioni, tra cui Fastweb, Telecom Italia e Wind Tre, in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Vodafone aveva impugnato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'appello dell'AGCM contro una precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la quale aveva annullato la sanzione di 59.970.351,25 euro imposta a Vodafone. La società ha sostenuto che la sentenza fosse affetta da errori di fatto revocatori, tra cui l'errata percezione dei documenti e dei fatti di causa e la mancata trattazione di eccezioni di inammissibilità sollevate da Vodafone.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che nessuno dei vizi dedotti rientrava tra le ipotesi di revocazione previste dagli articoli 106 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) e 395 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). In particolare, il Consiglio ha sottolineato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in un travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Inoltre, l'errore non può riguardare l'attività di ragionamento e apprezzamento del giudice, né può cadere su un punto controverso della causa.
Il Consiglio di Stato ha esaminato dettagliatamente le doglianze di Vodafone relative ai quattro pilastri su cui si fondava il provvedimento dell'AGCM e la decisione revocanda. Ha concluso che le censure di Vodafone si sostanziavano in contestazioni sull'attività di valutazione del giudice e non in errori di fatto revocatori. Pertanto, ha respinto il ricorso e ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.