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Inammissibile il ricorso di Fastweb nel contenzioso in materia di intesa anticoncorrenziale


Pubblicato il: 4/2/2025

Nel contenzioso, Fastweb S.p.A. è affiancata dall'avvocato Elisabetta Pistis; Iliad Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Filippo Pacciani, Vito Auricchio e Valerio Mosca; Codacons è difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi; Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino è rappresentata dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli.

Fastweb S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7272/2023.

Con ricorso, notificato il 27 novembre 2023 e depositato il 6 dicembre 2023, Fastweb S.p.A. (di seguito per brevità anche solo “Fastweb”), ha impugnato ex art. 106 e ss. c.p.a. per revocazione la sentenza n. 7272 del 2023 con cui questa Sezione ha accolto l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo “A.G.C.M.” ovvero l’“Autorità”) avverso la sentenza n. 8233 del 2021 del T.A.R. per il Lazio – Roma che aveva accolto, previa loro riunione i ricorsi R.G. nr. 7366/2018 e 2813/2020 dalla stessa Fastweb avverso, rispettivamente, il provvedimento di A.G.C.M. dell'11 aprile 2018, notificato il 13 aprile 2018, con il quale è stata confermata la misura cautelare provvisoria disposta dall'Autorità con provvedimento del 21 marzo 2018 ed il provvedimento di A.G.C.M. n. 28102 del 28 gennaio 2020, notificato in data 31 gennaio 2020, con il quale l’Autorità ha accertato che Fastweb aveva posto in essere, unitamente alle società Vodafone S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., un’intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea ed è stata irrogata alla medesima società una sanzione amministrativa di € 14.756.250,00 e gli atti ad esso connessi.

A sostegno del suddetto ricorso per revocazione hanno dedotto in sede rescindente e rescissoria i motivi così rubricati: 1) Errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a e dell’art. 395, n. 4, c.p.c..; 2) Errore revocatorio ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, del c.p.c.. Sulla valutazione del parere AGCOM e degli effetti dell’intesa; 3) Errore revocatorio ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, del c.p.c.. Sulla valutazione del parere AGCOM e degli effetti dell’intesa; 4) Omessa pronuncia su una censura idonea a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; 5) Omessa pronuncia su una censura idonea a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; 6) Omessa pronuncia su una censura idonea a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4,c.p.c.; 7) Omessa pronuncia su una censura idonea a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’articolo 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c..

Ha, quindi, chiesto la revocazione della sentenza indicata in epigrafe e, per l’effetto, in sede rescissoria di rigettare interamente l’appello proposto da A.G.C.M. avverso la sentenza di primo grado, confermandola per intero.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.