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Respinto il ricorso di Fenix Consorzio Stabile per l'appalto di lavori nel Porto di Livorno


Pubblicato il: 4/3/2025

Nel contenzioso, Fenix Consorzio Stabile S.r.l. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Aureli; il Consorzio Integra è assistito dagli avvocati Orsola Cortesini e Giuseppe Morbidelli.

Il Consorzio appellante, secondo classificato nella procedura oggetto di controversia, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione degli interventi di elettrificazione delle banchine nel Porto di Livorno per l’importo complessivo di €. 52.513.616,26 al controinteressato Consorzio Integra società cooperativa e sono stati dichiarati improcedibili il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo e la domanda ex art. 116 c.p.a., formulata dalla ricorrente principale.

L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata: per omessa pronuncia, per violazione della lex specialis e degli artt. 55, 59, comma 3 lett. a), e 95 del d.lgs. n. 50/2016, dei principi generali di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità, per motivazione arbitraria ed erronea.

Il Consorzio Integra società cooperativa si è costituito in giudizio ed ha eccepito, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., l’improcedibilità dell’azione caducatoria contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado e nell’atto di motivi aggiunti dell’appellante per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sottoscrizione del contratto, trattandosi di intervento pubblico finanziato con le risorse PNRR con conseguente applicazione della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 225, comma 8, e 226, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

Il Consorzio controinteressato ha comunque eccepito l’inammissibilità dei primi quattro motivi di appello relativi ad asseriti vizi dell’offerta tecnica dallo stesso presentata in quanto afferenti alla discrezionalità della commissione ed ha concluso nel merito per il rigetto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’amministrazione appellata e della controinteressata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.000,00, in ragione di euro 6.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.