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Il TAR Catania conferma la legittimità del diniego di finanziamento al concessionario che non può dimostrare la disponibilità del bene oltre tale data


Pubblicato il: 7/28/2024

Nel contenzioso, Santi Delia ha affiancato GAL Tirreno Eolie.

Il TAR Catania si è occupato proprio del tema dei finanziamenti ai titolari di concessioni demaniali ed alla possibilità di conferire elargizioni pubbliche in questo contesto di precaria titolarità del bene e sull’incidenza delle varie proroghe temporanee concesse ai titolari degli stabilimenti.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava l’illegittimità della propria esclusione dalla procedura per la concessione di un finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale e dal GAL Tirreno Eolie per diverse decine di migliaia di euro per l’acquisto di attrezzature volte all’abbellimento, fra l’altro, del lido.

Il tema centrale dell’esclusione era la concessione balneare che investiva una porzione del bene oggetto di tale finanziamento. La ditta esclusa impugnava il provvedimento finale, adducendo quale motivazione l’erronea valutazione della propria domanda di ammissione, ed il fatto che la precedente “proroga” della concessione balneare sino al 2033 doveva ritenersi valida nonostante il provvedimento di portata generale dell’Assessorato.

Il TAR Catania, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, in difesa del GAL Tirreno Eolie, rigettava la richiesta di misure cautelari e chiariva che “la ricorrente non ha dimostrato di avere la disponibilità del bene su cui effettua gli interventi per tutto il periodo di impegno, considerato che la concessione demaniale attualmente in essere, in applicazione del d.a. n. 1784 del 30/12/2023 dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente, ha, validità solamente fino al 31.12.2024”.