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Sentenza del Consiglio di Stato sulla determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie in Liguria


Pubblicato il: 4/3/2025

Nel contenzioso, Servizi Sanitari S.r.l. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Cuocolo; A.Li.Sa - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria è assistita dall'avvocato Vittoria Luciano; Regione Liguria è difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Marina Crovetto.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Servizi Sanitari S.r.l. contro la Regione Liguria e l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) riguardante la determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. La società, che gestisce una casa di cura specializzata in riabilitazione cardiovascolare post-chirurgica, aveva contestato i provvedimenti che fissavano il tetto di spesa per la remunerazione delle prestazioni eseguite, basandosi sul criterio del fatturato storico.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo legittimo il criterio del fatturato storico, che risponde alle esigenze di contenimento della spesa pubblica sanitaria. Servizi Sanitari S.r.l. ha impugnato la sentenza, sostenendo che il criterio del fatturato storico fosse applicato in modo automatico e senza considerare la qualità e i costi delle prestazioni, violando così il principio di libera iniziativa economica e la libera scelta del paziente.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, affermando che la fissazione dei tetti di spesa tutela l'interesse pubblico a un'efficace ed efficiente tutela della salute nei limiti delle risorse disponibili. La mancata previsione di una remunerazione ulteriore per le prestazioni eccedenti i volumi fissati è legittima e funzionale al coordinamento e alla programmazione delle risorse sanitarie. La giurisprudenza ha chiarito che il criterio del fatturato storico è un parametro obiettivo che permette di identificare l'entità della presenza di una struttura nel settore delle prestazioni sanitarie.

La sentenza ha inoltre respinto la contestazione relativa alla previsione di un tetto di spesa per la "mobilità attiva", ossia le prestazioni rese a pazienti provenienti da altre regioni. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima tale previsione, in quanto funzionale al monitoraggio del rispetto complessivo del limite di spesa annuo definito dalla programmazione regionale.

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità dell'uso del criterio del fatturato storico per la determinazione dei tetti di spesa e ha confermato la necessità di rispettare i limiti di budget per garantire un'efficace gestione delle risorse sanitarie. La decisione ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato che tenga conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini.

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