Accolto il ricorso del Banco Popolare contro AE per la deducibilità dei "costi da reato"
Pubblicato il: 1/17/2025
Nel contenzioso, il Banco Popolare è affiancato dagli avvocati Dario Romagnoli, Cristiano Caumont Caimi e Giuseppe Pizzonia.
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato dal Banco Popolare Società Cooperativa contro l'Agenzia delle Entrate riguardante gli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2005, che contestavano un maggiore imponibile e conseguenti maggiori imposte IRES e IRAP, oltre a sanzioni pecuniarie e accessorie. Gli avvisi si basavano su operazioni finanziarie tra la Banca Popolare di Lodi e il Gruppo Magiste, ritenute penalmente rilevanti, e contestavano la deducibilità di alcuni costi considerati "costi da reato".
Il Banco Popolare aveva impugnato gli avvisi di accertamento, sostenendo che i costi contestati erano effettivamente sostenuti e non fittizi, e che quindi non sussisteva l'obbligo di denuncia penale necessario per il raddoppio dei termini di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello del Banco Popolare, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento.
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, ritenendo che il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché le violazioni in materia di IRAP non sono penalmente rilevanti. Pertanto, l'avviso di accertamento IRAP è stato emesso oltre i termini previsti e deve essere annullato.
Inoltre, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che, per i fatti-reato contestati, è intervenuta una sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" nei confronti dell'amministratore delegato della Banca Popolare Italiana. La sentenza penale, divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato nel processo tributario, determinando l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.