Contenzioso tra Dompé Farmaceutici e Agenzia delle Entrate per la deduzione dei costi e ammortamenti
Pubblicato il: 1/21/2025
Nel contenzioso, Dompé Farmaceutici S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianmarco Tardella, Nicola Caso e Giuseppe Marini.
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro Dompé Farmaceutici S.p.A. riguardante un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2009. La controversia verte su quattro rilievi principali: l'indebita deduzione della quota annuale di ammortamento dei costi relativi alla licenza di distribuzione del farmaco ACTIQ, l'indebita deduzione delle quote di ammortamento della licenza di distribuzione del farmaco DECAPINOL, l'indebita deduzione della quota annuale di ammortamento dei costi sostenuti per l'acquisto della licenza per la commercializzazione del farmaco EMEDASTINA DIFUMARATO e l'assoggettamento ad IVA della somma ricevuta per la risoluzione del contratto di distribuzione del farmaco GLIADEL.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo aveva accolto parzialmente l'appello della società, rigettando alcuni rilievi e confermando altri. L'Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo la violazione di diverse disposizioni normative.
La Corte di Cassazione ha ritenuto valido il ricorso in appello presentato da Dompé S.p.A., nonostante la fusione per incorporazione in Dompé Farmaceutici S.p.A., confermando l'ultrattività del mandato conferito al difensore. Inoltre, ha accolto il secondo motivo di ricorso principale, rilevando che si era formato un giudicato esterno favorevole all'Agenzia delle Entrate sulla deducibilità della quota annuale di ammortamento per l'acquisto della licenza del farmaco ACTIQ per l'anno 2007. La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso principale, rilevando che l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato adeguatamente la statuizione della CTR. Ha rigettato il quinto motivo di ricorso principale, ritenendo che il riferimento esplicito alla norma contenuto nella memoria depositata in appello integrasse mera difesa illustrativa. Infine, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, rilevando che la società non aveva censurato adeguatamente la decisione della CTR.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto del ricorso principale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per un nuovo giudizio. La nuova composizione della Corte di giustizia tributaria dovrà anche provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.