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Respinto il ricorso di Casey per l'assegnazione di un appartamento da adibire ad attività extra-alberghiera


Pubblicato il: 4/4/2025

Nel contenzioso, Casey S.r.l. è affiancata dall'avvocato Antonio Pazzaglia; ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro è assistita dall'avvocato Arturo Cancrini.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato da Casey s.r.l. contro ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio. La vicenda riguarda l'esclusione di Casey s.r.l. dalla procedura di assegnazione in locazione di un appartamento sito in Roma, Piazza Navona, da adibire ad attività extra-alberghiera.

La società Casey s.r.l. era stata inizialmente selezionata per aver presentato l'offerta più vantaggiosa, ma è stata esclusa dalla procedura per presunta violazione del Regolamento sulle locazioni di ISMA e del bando. ISMA ha motivato l'esclusione con due principali ragioni: la presenza di un socio di Casey, Giuseppe Marino, che risultava occupante di un altro immobile di proprietà di ISMA, e il ruolo di amministratrice di Casey di Simona Barbarossa, che era anche amministratrice di un'altra società conduttrice di un immobile di ISMA.

Casey s.r.l. ha impugnato l'esclusione, sostenendo che le clausole del Regolamento e del bando non fossero applicabili al caso di specie, poiché Marino non era più conduttore dell'immobile al momento della presentazione della domanda e che il divieto di partecipazione non riguardava la posizione di Barbarossa come amministratrice di un'altra società.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva rigettato il ricorso di Casey s.r.l., sostenendo che il bando prevedeva una chiara prescrizione per evitare la concentrazione di immobili locati presso pochi centri di potere economico decisionale. Casey s.r.l. ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Casey s.r.l., confermando la sentenza del Tribunale. Ha ritenuto che la causa di esclusione fosse legittima, poiché il socio Marino era ancora occupante dell'immobile, anche se senza titolo, e che la posizione di Barbarossa come amministratrice di due società conduttrici di immobili di ISMA fosse escludente. Il Consiglio ha inoltre stabilito che il Regolamento e il bando miravano a evitare la concentrazione di immobili locati in capo a un unico soggetto, garantendo la massima diffusione delle locazioni.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'esclusione di Casey s.r.l. dalla procedura di assegnazione e ha respinto ogni pretesa risarcitoria. Le spese del giudizio sono state poste a carico di Casey s.r.l.