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Il Consiglio di Stato conferma la decadenza degli incentivi per Etea Energia s.r.l.


Pubblicato il: 4/4/2025

Nella vertenza, Etea Energia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato da Etea Energia s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a. La vicenda riguarda la decadenza degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), noti anche come Certificati Bianchi, per un progetto di efficientamento energetico.

Etea Energia s.r.l., una Energy Services Company (ESCO), aveva presentato al GSE una Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM) per un sistema di captazione e distribuzione di vapore spillato da una turbina, destinato all'uso nel processo di produzione del riso presso la società Riso Viazzo s.r.l. Il GSE aveva inizialmente approvato la PPPM e le successive Richieste di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC), riconoscendo i relativi TEE.

Tuttavia, nel 2015, il GSE ha avviato un procedimento di controllo, concludendo che il progetto non disponeva dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi. Il GSE ha rilevato che l'intervento faceva parte di un impianto termoelettrico già incentivato con Certificati Verdi e che non vi era un risparmio energetico addizionale. Di conseguenza, il GSE ha annullato i TEE emessi e ha richiesto la restituzione degli incentivi.

Etea Energia s.r.l. ha impugnato il provvedimento, sostenendo che il GSE avesse agito in violazione dei presupposti dell'autotutela amministrativa e che l'intervento fosse addizionale e non cumulasse incentivi. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'operato del GSE.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il GSE avesse esercitato correttamente il potere di decadenza previsto dall'art. 42 del d.lgs. 28/2011. Ha inoltre stabilito che il progetto di Etea Energia s.r.l. non soddisfaceva i requisiti di addizionalità e che vi era un cumulo di incentivi tra Certificati Verdi e Certificati Bianchi.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Etea Energia s.r.l., confermando la decadenza degli incentivi e la richiesta di restituzione degli stessi. Le spese del giudizio sono state poste a carico di Etea Energia s.r.l.