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Il Consiglio di Stato si pronuncia relativamente al diniego del rinnovo della concessione per Tamoil Italia S.p.a.


Pubblicato il: 4/5/2025

Nel contenzioso, Tamoil Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Giuseppe Lepore.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato dalla società Tamoil Italia S.p.a. contro il Comune di Milano. La vicenda riguarda il diniego del rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico per un impianto di distribuzione carburanti.

Nel 2016, il Comune di Milano aveva negato il rinnovo della concessione, decisione che Tamoil Italia S.p.a. aveva impugnato innanzi al TAR Lombardia. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando all'amministrazione di verificare, in contraddittorio con la società, la possibilità di applicare una deroga prevista dall'art. 46, comma 6, del d.P.R. 1992 n. 495. Tuttavia, nel 2020, il Comune ha nuovamente negato il rinnovo della concessione, pur concedendo alla società un termine di trenta giorni per elaborare una soluzione progettuale alternativa.

Tamoil Italia S.p.a. ha quindi presentato ricorso contro il nuovo diniego e, successivamente, motivi aggiunti contro l'inerzia dell'amministrazione nel rispondere alla proposta progettuale alternativa. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello di Tamoil Italia S.p.a., riformando la sentenza del Tribunale nella parte relativa ai motivi aggiunti. Ha stabilito che l'amministrazione comunale deve provvedere a riscontrare l'istanza presentata dalla società con atto del 27 febbraio 2020 entro sessanta giorni. Tuttavia, ha respinto l'appello per la restante parte, confermando la legittimità del diniego del rinnovo della concessione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune di Milano abbia correttamente applicato le previsioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 495 del 1992, che garantiscono la sicurezza della circolazione stradale. Ha inoltre escluso la sussistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela da parte di Tamoil Italia S.p.a., poiché la concessione era scaduta nel 2013 e non vi erano atti favorevoli su cui fondare tale affidamento.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha disposto che il Comune di Milano debba esaminare la nuova proposta progettuale di Tamoil Italia S.p.a., ma ha confermato la legittimità del diniego del rinnovo della concessione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.