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Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di Consorzio Intesa per l'accesso agli atti di gara


Pubblicato il: 4/5/2025

Nel contenzioso, il Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A R.L. è affiancato dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio; Leonardo Societa' Cooperativa Sociale è assistita dagli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato dal Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A R.L. contro il Consorzio A.I.P.E.S. e il Comune di Monte San Giovanni Campano. La vicenda riguarda il diniego parziale di accesso agli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale.

Il Consorzio Intesa, secondo classificato nella procedura di gara, aveva impugnato il provvedimento di affidamento del servizio alla Leonardo Cooperativa Sociale e il parziale diniego di accesso agli atti di gara, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria fosse stata oscurata per l'asserita sussistenza di segreti tecnici e commerciali.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dichiarato irricevibile il ricorso avverso il parziale diniego di accesso agli atti di gara, ritenendo che il termine di dieci giorni per l'impugnazione fosse decorso dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Il Consorzio Intesa ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che il termine di dieci giorni per l'impugnazione decorra dalla comunicazione della decisione di oscuramento, e non dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Ha inoltre stabilito che la stazione appaltante deve motivare e comprovare la natura riservata delle informazioni oscurate, e che l'accesso agli atti di gara è prevalente rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali, salvo comprovati caratteri di segretezza oggettiva.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato la determinazione implicita di oscuramento e ha ordinato alla stazione appaltante di ostendere l'offerta tecnica della controinteressata, salvo l'adozione di una decisione esplicita di oscuramento entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state rimesse all'esito del giudizio.