Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di revisione prezzi di Imes s.r.l. per la fornitura di derrate alimentari
Pubblicato il: 4/5/2025
Nel contenzioso, Agenzia per i Contratti Pubblici - ACP è difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Pignatta e Luca Graziani; Imes S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Manzi; il Comune di Bressanone è assistito dagli avvocati Roberto Brocco e Nicola De Nigro.
Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la richiesta di revisione dei prezzi avanzata da Imes s.r.l. nei confronti dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) della Provincia di Bolzano. La vicenda, che ha coinvolto anche il Comune di Bressanone, ha visto la società Imes s.r.l. chiedere un adeguamento dei prezzi per la fornitura di derrate alimentari a causa degli aumenti eccezionali dei costi delle materie prime.
La controversia ha avuto origine nel 2018, quando ACP ha indetto una gara per la fornitura di derrate alimentari, suddivisa in sei lotti. Imes s.r.l. si è aggiudicata il lotto 5, relativo a generi vari, con una convenzione che prevedeva l'invio degli ordini di acquisto tramite il sistema di e-procurement. I prezzi delle derrate alimentari erano stati determinati sulla base della situazione di mercato del 2018.
Nel 2021, Imes s.r.l. ha richiesto una revisione dei prezzi, citando aumenti eccezionali dei costi delle materie prime e difficoltà di approvvigionamento. La società ha proposto di utilizzare i listini della Camera di commercio di Milano come parametro per la revisione. ACP ha risposto che avrebbe consultato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per verificare la possibilità di adeguare i prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 511, della legge 208 del 2015.
AGCM ha successivamente archiviato l'istanza di ACP, ritenendo che la convenzione non contenesse una clausola di revisione dei prezzi collegata al valore di beni indifferenziati. ACP ha quindi rigettato la richiesta di Imes s.r.l., sostenendo che non vi fossero i presupposti per una revisione dei prezzi ai sensi della legge 208 del 2015.
Imes s.r.l. ha impugnato il provvedimento di rigetto, sostenendo che ACP fosse competente a gestire la revisione dei prezzi e che la convenzione-quadro prevedesse la possibilità di adeguamenti in determinate condizioni. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (T.r.g.a.) di Bolzano ha accolto il ricorso di Imes s.r.l., ordinando ad ACP di rinnovare l'istruttoria e adottare ulteriori provvedimenti.
ACP ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la propria competenza fosse limitata alla stipula della convenzione e che la gestione dei contratti attuativi spettasse alle singole amministrazioni contraenti. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di ACP, ritenendo che la convenzione-quadro non obbligasse ACP a svolgere ulteriori istruttorie in assenza dei presupposti previsti dalla legge 208 del 2015.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto l'appello incidentale di Imes s.r.l., che chiedeva una diversa interpretazione degli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza di primo grado. La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità del rigetto della richiesta di revisione dei prezzi da parte di ACP, stabilendo che le competenze in materia di gestione dei contratti attuativi spettano alle singole amministrazioni contraenti. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.