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Il CdS respinge l'appello di C.I.L.P. contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale


Pubblicato il: 4/7/2025

Nel contenzioso, C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. p.A. è affiancata dall'avvocato Enrico Pierantozzi; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale è assistita dall'avvocato Stefania Accardi.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. p.A. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, confermando la legittimità degli atti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale relativi alla determinazione e rimodulazione del canone concessorio e alla qualificazione della natura e dell'oggetto della concessione.

La C.I.L.P., operante nel porto di Civitavecchia, aveva impugnato vari atti dell'Autorità portuale riguardanti la revisione del canone concessorio e la qualificazione della concessione demaniale marittima. La società sosteneva che la concessione dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione, anziché dell'art. 18 della legge 84/1994, e che il canone dovesse essere ricalcolato di conseguenza.

Il TAR del Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso di C.I.L.P. contro il preavviso di rigetto dell'Autorità, ritenendo che l'atto fosse endoprocedimentale e non lesivo. Inoltre, aveva respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando in parte inammissibili per difetto di giurisdizione le doglianze relative alla determinazione del canone concessorio e in parte infondati i motivi relativi alla qualificazione della concessione.

Nel suo appello, C.I.L.P. ha riproposto i motivi di illegittimità formulati in primo grado, sostenendo che il provvedimento dell'Autorità fosse basato su valutazioni discrezionali e non su criteri oggettivi e predeterminati. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando che la questione controversa riguardava un errore di calcolo nella determinazione del canone concessorio e che la giurisdizione competente fosse quella ordinaria.

Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato la legittimità della qualificazione della concessione ai sensi dell'art. 18 della legge 84/1994, ritenendo che la concessione potesse riguardare aree demaniali e/o banchine in forma disgiunta. Ha respinto le ulteriori censure di C.I.L.P. relative a presunti vizi istruttori e motivazionali, rilevando che la determinazione dell'Autorità fosse il risultato di un'istruttoria approfondita e di un ampio contraddittorio tra le parti.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di C.I.L.P. e ha condannato la società alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.