Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di revisione prezzi della Ditta Fasolo
Pubblicato il: 4/7/2025
Nel contenzioso, ACP è assistita dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Pignatta e Luca Graziani; Camillo Fasolo & C. è affiancata dall'avvocato Andrea Manzi; il Comune di Bressanone è assistito dagli avvocati Roberto Brocco e Nicola De Nigro.
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) contro la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.r.g.a.) di Bolzano, che aveva annullato il diniego di ACP alla richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla Ditta Camillo Fasolo & C. di Fasolo Bruno, Riolfi Guglielmo e Fasolo Rudi & C. s.a.s. (Ditta Fasolo). La vicenda riguarda la fornitura di derrate alimentari per il lotto 2, relativo a latte e latticini, yogurt, formaggi, uova, prodotti da agricoltura biologica e senza lattosio.
La Ditta Fasolo aveva chiesto la revisione dei prezzi dei prodotti previsti nella convenzione-quadro, motivando la richiesta con gli aumenti delle materie prime verificatisi negli ultimi mesi. ACP aveva inquadrato la richiesta nell'art. 1, comma 511, della legge 208 del 2015 e si era rivolta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che aveva archiviato l'istanza per inapplicabilità della legge. ACP aveva quindi comunicato alla Ditta Fasolo che non risultava il superamento del limite della variazione del dieci per cento del prezzo complessivo della convenzione-quadro, né una significativa alterazione dell'originario equilibrio contrattuale.
Il T.r.g.a. di Bolzano aveva accolto il ricorso della Ditta Fasolo, annullando il diniego di ACP e ordinando il rinnovo dell'istruttoria. ACP ha impugnato la sentenza, sostenendo che la propria competenza fosse limitata alla stipula della convenzione e che la gestione dei contratti attuativi spettasse alle singole amministrazioni contraenti.
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di ACP, ritenendo che la convenzione-quadro non obbligasse ACP a svolgere ulteriori istruttorie in assenza dei presupposti previsti dalla legge 208 del 2015. Ha inoltre respinto l'appello incidentale della Ditta Fasolo, che chiedeva una diversa interpretazione degli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza di primo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato conferma la legittimità del diniego di ACP alla richiesta di revisione dei prezzi, stabilendo che le competenze in materia di gestione dei contratti attuativi spettano alle singole amministrazioni contraenti. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.