Rigettato il ricorso di AE contro Kulch S.p.A. e Eco Leather S.p.A.
Pubblicato il: 1/22/2025
Nel contenzioso, Kulch S.p.A. e Eco Leather S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Antonio Mancini e Roberto Massarelli.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro le società Kulch S.p.A. ed Eco Leather S.p.A., confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La vicenda riguarda una serie di avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007, emessi a seguito di una verifica fiscale.
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alle società diverse violazioni, tra cui l'indeducibilità di costi sostenuti per l'acquisto di materie prime da una consociata argentina, la mancata applicazione di interessi di mora su un debito verso una consociata americana, l'indeducibilità di provvigioni pagate a una società di Hong Kong e la violazione del principio di competenza nell'imputazione di costi.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva parzialmente accolto l'appello delle società, annullando alcuni avvisi di accertamento e confermando la validità di altri solo per alcune parti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse correttamente applicato i metodi previsti dalle Linee guida dell'OCSE in materia di transfer pricing e che l'Agenzia delle Entrate non avesse sufficientemente dimostrato le ragioni per l'applicazione di un diverso metodo. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse adeguatamente motivato le proprie decisioni riguardo alla mancata applicazione di interessi attivi, alla deducibilità delle provvigioni e alla corretta imputazione dei costi.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle società Kulch S.p.A. ed Eco Leather S.p.A.