Accolto il ricorso di Superstar S.r.l. in materia di Ires, Irap e Iva
Pubblicato il: 1/24/2025
Nel contenzioso, Superstar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Angelo Scala.
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante un contenzioso tra la società Superstar S.r.l., incorporante della Penelope S.r.l., e l'Agenzia delle Entrate. La vicenda ha avuto origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Napoli, aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003, in relazione a fatture per operazioni inesistenti.
La Superstar S.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (CTP), che aveva rigettato il ricorso. La società aveva quindi proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (CTR), che aveva confermato la decisione di primo grado. La CTR aveva escluso il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenendo che fosse motivato per relationem e in riferimento a un processo verbale di constatazione (PVC) della Direzione regionale della Toscana, che la società assumeva non esserle stato notificato. La CTR aveva inoltre evidenziato che la società non aveva provato mediante documentazione i propri assunti nel merito e aveva ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata allegazione della denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
La società contribuente ha quindi presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi. La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigettando gli altri.
Il secondo motivo riguardava la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la mancata allegazione della denuncia penale aveva impedito la valutazione dei presupposti della denuncia stessa. La Corte ha chiarito che il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP, poiché non sono previste sanzioni penali per questa imposta. Pertanto, il motivo è stato accolto limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IRAP.
Il quarto motivo riguardava la violazione dell'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, in quanto la società aveva dato prova documentale della consegna della documentazione relativa all'anno 2003 della Penelope S.r.l. all'ufficio erariale di Pietrasanta. La Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel ritenere che la società non avesse dato prova dei propri assunti, non considerando che la documentazione era già in possesso dell'Agenzia delle Entrate presso un'altra sua articolazione territoriale.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle norme in materia di accertamento tributario e di una valutazione accurata delle prove documentali fornite dai contribuenti.