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Accolto il ricorso di Adidas International Trading AG contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli


Pubblicato il: 1/24/2025

Nel contenzioso, Adidas International Trading AG è affiancata dagli avvocati Raffaele Sgambato, Enrico Ceriana e Luigi Cardascia; SOGEMAR S.p.A. è assistita dall'avvocato Silvana Meliambro.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza rilevante riguardante un contenzioso tra Adidas International Trading AG, Sogemar Spa e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La vicenda ha avuto origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane, che contestava il mancato inserimento di vari costi nel valore doganale delle merci importate nel 2014. L'accertamento riguardava costi per design e sviluppo, rimanenze, costi legati ai macchinari utilizzati per la produzione, commissioni di acquisti, noli e diritti di licenza.

Adidas International Trading AG e Sogemar Spa avevano impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando gli appelli riuniti delle due società.

Adidas International Trading AG e Sogemar Spa hanno quindi presentato ricorso per cassazione, basato su vari motivi. La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il quinto motivo del ricorso di Adidas International Trading AG e il primo e il quarto motivo del ricorso di Sogemar Spa, rigettando gli altri.

Il secondo motivo del ricorso di Adidas riguardava l'erronea inclusione delle commissioni di acquisto nel valore doganale delle merci. La Corte ha stabilito che le commissioni di acquisto, versate da un importatore al suo agente per il servizio fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci, non devono essere incluse nel valore doganale. La Corte ha fatto riferimento alla normativa applicabile e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il quinto motivo del ricorso di Adidas riguardava la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni. La Corte ha ritenuto che la sanzione irrogata, complessivamente pari al 250% dei diritti doganali evasi, fosse sproporzionata e ha richiamato il principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

Il primo motivo del ricorso di Sogemar riguardava la responsabilità dello spedizioniere. La Corte ha stabilito che lo spedizioniere, quale rappresentante indiretto, risponde in solido con l'importatore per il fatto di aver reso la dichiarazione in proprio, ma non è debitore dell'IVA all'importazione.

Il quarto motivo del ricorso di Sogemar riguardava la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, per le stesse ragioni esposte nel quinto motivo del ricorso di Adidas.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle norme in materia di valore doganale e di una valutazione accurata delle sanzioni irrogate, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.