La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro CAD Sernav S.r.l.
Pubblicato il: 1/27/2025
Nel contenzioso, CAD Sernav S.r.l. è affiancata dagli avvocati Sara Armella e Silvana Meliambro.
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa riguardante un contenzioso tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e CAD Sernav S.r.l. La vicenda ha avuto origine da distinti avvisi di rettifica dell'accertamento emessi dall'Ufficio doganale di La Spezia per il recupero di dazi antidumping relativi alle importazioni dalla Cina di alcuni prodotti in ghisa, a seguito della revoca dell'agevolazione concessa dalla Commissione Europea per la non applicabilità di detti dazi.
La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia aveva rigettato i ricorsi proposti da CAD Sernav S.r.l. avverso gli avvisi di rettifica. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva accolto gli appelli proposti da CAD Sernav S.r.l., annullando gli atti impugnati. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva quindi presentato ricorso per cassazione, che era stato accolto dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 30768, 30769, 30770, 30771 e 30772 del 26 novembre 2019, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
A seguito delle istanze di riassunzione, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva nuovamente rigettato gli appelli proposti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando gli atti impugnati. La Corte aveva osservato che, poiché la Corte di Cassazione si era già pronunciata in via definitiva sulla eliminazione ex tunc del dazio antidumping, occorreva esaminare solo le questioni rimaste assorbite, riguardanti la responsabilità della società CAD Sernav. La Corte aveva ritenuto che, nel caso di rappresentanza indiretta, lo spedizioniere, in quanto dichiarante, è responsabile in solido con l'importatore dell'obbligazione doganale. Tuttavia, aveva escluso la responsabilità dello spedizioniere, che aveva agito correttamente e non poteva essere ritenuto responsabile in solido con l'importatore, avendo dimostrato di aver agito con diligenza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi presentato un nuovo ricorso per cassazione, basato su quattro motivi. La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso, rigettando gli altri.
Il quarto motivo riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 3, e 202 del Codice Doganale Comunitario (CDC), per avere la Commissione Tributaria Regionale errato nel ritenere che il rappresentante indiretto in dogana risponda dei maggiori diritti accertati solo laddove sia consapevole dell'erroneità dei dati inseriti nella dichiarazione doganale e il suo comportamento sia connotato da colpa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità dello spedizioniere è legata al suo ruolo di dichiarante in dogana, ovvero di autore della dichiarazione doganale, e che grava sul rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare con la diligenza qualificata sulla correttezza delle informazioni fornite.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle norme in materia di responsabilità doganale e di una valutazione accurata della diligenza richiesta al rappresentante indiretto.