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La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di Adidas International Trading AG contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli


Pubblicato il: 1/27/2025

Nel contenzioso, Adidas International Trading AG è affiancata dagli avvocati Luigi Cardascia, Enrico Ceriana e Raffaele Sgambato.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza rilevante riguardante un contenzioso tra Adidas International Trading AG e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La vicenda ha avuto origine da un avviso di rettifica dell'accertamento emesso dall'Ufficio doganale di Milano, che contestava la mancata inclusione di vari costi nel valore doganale delle merci importate nel 2016. L'accertamento riguardava il corrispettivo relativo alle royalties corrisposte ai licenzianti, i costi per design e sviluppo, rimanenze, costi legati ai macchinari utilizzati per la produzione delle merci e le commissioni di acquisto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso di Adidas International Trading BV (oggi Adidas International Trading AG), e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado. La società ha quindi presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso, rigettando gli altri.

Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 32 del Codice Doganale Comunitario (CDC), per avere la Commissione Tributaria Regionale incluso nel valore doganale delle merci le commissioni di acquisto, qualificandole erroneamente come spese di mediazione. La Corte ha stabilito che le commissioni di acquisto, versate da un importatore al suo agente per il servizio fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci, non devono essere incluse nel valore doganale. La Corte ha fatto riferimento alla normativa applicabile e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il quarto motivo riguardava la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni. La Corte ha ritenuto che la sanzione irrogata, pari a 5.622.622 euro a fronte di maggiori tributi accertati pari a 1.691.203 euro, fosse sproporzionata. La Corte ha richiamato il principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che impone l'adozione di misure che non eccedano i limiti di ciò che è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle norme in materia di valore doganale e di una valutazione accurata delle sanzioni irrogate, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.