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La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di Docks Nord S.r.l. contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli


Pubblicato il: 1/27/2025

Nel contenzioso, Docks Nord S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppa Maria Teresa Lamicela, Giuseppe Francesco Lovetere e Maria Lucrezia Turco.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa riguardante un contenzioso tra Docks Nord S.r.l. e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La vicenda ha avuto origine da distinti avvisi di rettifica dell'accertamento emessi dall'Ufficio doganale di Como per il recupero di maggiori dazi e dei correlati provvedimenti di irrogazione della sanzione, a seguito della revisione dell'accertamento riguardante importazioni effettuate da Lion Italia S.r.l. La contestazione riguardava la mancata inclusione, nel valore della merce dichiarato in dogana, del corrispettivo relativo alle royalties corrisposte ai licenzianti, titolari dei marchi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como aveva accolto il ricorso proposto da Lion Italia S.r.l. e dagli spedizionieri doganali Docks Nord S.r.l. e Tnt Global Express S.p.A. (ora Fedex Express S.p.A.). Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'Agenzia delle Dogane aveva quindi presentato ricorso per cassazione, che era stato accolto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 34231 del 20 dicembre 2019, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

A seguito del ricorso in riassunzione, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, quale giudice di rinvio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni e confermando la corretta inclusione delle royalties nel valore della merce da dichiarare in dogana.

Docks Nord S.r.l. ha quindi presentato ricorso per cassazione, basato su sei motivi. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il quinto motivo del ricorso, rigettando gli altri.

Il quinto motivo riguardava la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la Commissione Tributaria Regionale errato nel ritenere lo spedizioniere responsabile per le sanzioni, non applicandogli l'esimente dell'autore mediato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 ritiene sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non avesse rideterminato in concreto le sanzioni irrogate, nonostante avesse statuito che le sanzioni applicate erano sproporzionate rispetto all'illecito accertato e che si sarebbe dovuto applicare il cumulo giuridico.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle norme in materia di responsabilità doganale e di una valutazione accurata delle sanzioni irrogate, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.