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La Corte di Cassazione Conferma il Rimborso dell'Accisa sul Gasolio per OLT Offshore LNG Toscana


Pubblicato il: 1/31/2025

Nel contenzioso, OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvinì e Davide De Girolamo.

La sentenza n. 2224 del 2025 della Corte di Cassazione riguarda il contenzioso tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADMO) e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. La vicenda ha origine dalla richiesta di rimborso dell'imposta di fabbricazione sul gasolio e gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica a bordo del terminale nel periodo compreso tra il 6 agosto 2013 e il 26 novembre 2013.

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha richiesto il rimborso dell'accisa sul gasolio, motivando la richiesta con l'agevolazione prevista per il consumo di oli minerali destinati alla produzione elettrica per il funzionamento del terminale. La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno aveva inizialmente rigettato il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello della società, ritenendo che il gasolio fosse stato utilizzato esclusivamente per la produzione di energia elettrica a bordo del terminale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha contestato la sentenza della CTR, sostenendo che la prova dell'effettiva destinazione del gasolio alla produzione di energia elettrica non fosse stata adeguatamente fornita. La CTR ha ritenuto che, in assenza di misuratori fiscali operativi nel periodo interessato, fosse necessario ricorrere alla prova logica offerta dalla società, che ha dimostrato l'impossibilità di un uso alternativo del gasolio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ADMO, confermando la decisione della CTR. La Corte ha evidenziato che la società contribuente ha fornito argomentazioni e documentazione sufficienti a dimostrare che il gasolio fosse stato utilizzato esclusivamente per la produzione di energia elettrica. La mancata installazione dei misuratori fiscali nel periodo interessato non è stata considerata dirimente per il disconoscimento dell'esenzione.

La sentenza sottolinea l'importanza della prova logica e documentale nel contenzioso tributario, evidenziando che l'assenza di misuratori fiscali non preclude il diritto alle agevolazioni previste dalla legge. La Corte ha condannato l'ADMO al pagamento delle spese processuali in favore di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.